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Sentenza

Sentenza n. 537/2026 - Napoli, Sezione 5

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6367/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 04.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7393/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 21.07.2025.

Giustizia amministrativa202506156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per tre annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, che aveva accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati, a usufruire del beneficio economico di euro 500 annui mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l’ulteriore ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza nei confronti di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante attribuzione del beneficio riconosciuto dal giudice ordinario e pagamento delle spese liquidate nel giudizio presupposto. È stato nominato sin da subito un commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell’amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l’insufficienza dei fondi di bilancio o la carenza di cassa giustificare l’inottemperanza. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è stata stabilita nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, e con limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto. La quantificazione della penale eventualmente maturata sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di proporre l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l’azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, quale misura compulsoria diretta ad assicurare l’effettività della tutela.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice ordinario per le annualità oggetto del giudicato.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora è giustificata anche dalla funzione di garantire il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale presso la quale opera il responsabile nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi all’obbligo derivante dalla decisione, limitatamente al caso deciso.
  • In presenza di un giudicato non adempiuto e in assenza di prova dell’esecuzione da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve imporre all’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro un termine assegnato, potendo nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e fino all’adempimento spontaneo, anche successivo all’insediamento del commissario ad acta.
  • La determinazione dell’astreinte deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e prevedere un limite massimo, individuabile nel caso deciso nel 10% dell’importo dovuto, per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato.
  • La nomina del commissario ad acta non esclude il potere dell’amministrazione titolare di provvedere spontaneamente: fino all’adempimento permane una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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