Ordinanza n. 486/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del giudizio d''inidoneità datato 15 maggio 2023 emesso nei confronti di parte ricorrente in esito alla prima prova orale degli esami per l''abilitazione alla professione d''avvocato; - della comunicazione di mancato superamento della prova orale dell''esame di abilitazione alla professione forense, pubblicata sull''area personale del portale del Ministero della Giustizia in data 15 maggio 2023; - del verbale della prima prova orale dell''esame di abilitazione alla professione forense, redatto dalla Corte d''Appello di Milano in collegamento da remoto con la XXVIII° Sottocommissione presso la Corte d''Appello di Roma in data 15 maggio 2023 (ore 15:47) nella parte in cui riporta l''insufficiente punteggio di 15/30 assegnato all''odierna parte ricorrente; - della traccia somministrata all''odierna parte ricorrente in occasione della prova orale dell''esame di abilitazione forense; - del verbale stilato in data 23 gennaio 2023 in seno alla “Riunione plenaria delle sottocommissioni per l''esame di avvocato nominate presso la Corte di Appello di Roma – sessione 2022” con cui sono state recepite le linee generali e le indicazioni operative per la formulazione dei quesiti e per la valutazione dei candidati dettate dalla Commissione centrale, riguardanti la prima prova orale dell''esame di abilitazione forense ss. 2022/2023; - ove occorra e per quanto di ragione, del verbale stilato in data 24 febbraio 2023 con cui l'' XXVIII° Sottocommissione ha recepito le linee generali e le indicazioni operative per la formulazione dei quesiti e per la valutazione dei candidati dettate dalla Commissione centrale, riguardanti la prima prova orale dell''esame di abilitazione forense ss. 2022/2023; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto del 16 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 20 settembre 2022- 4ª serie speciale concorsi ed esami, con il quale il Ministero della Giustizia ha indetto la sessione annuale dell''esame di abilitazione alla professione forense; -ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. del 21 dicembre 2022 con cui sono state predisposte le linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell''odierna parte ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente a sostenere nuovamente la prima prova orale dell''esame di abilitazione forense dinnanzi ad una Commissione in composizione differente, previo corretto sorteggio del quesito da somministrare alla stessa, recepimento dei criteri di valutazione e nell''osservanza delle disposizioni adottate dalla Commissione centrale in tema di svolgimento della prova medesima e la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell''art. 30 c.p.a., mediante l''adozione del relativo provvedimento di convocazione di parte ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale dell''esame di abilitazione forense innanzi ad una Commissione in composizione differente e nel rispetto delle norme atte a disciplinare la fattispecie in esame.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità e mancato superamento della prima prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità riportato nella prima prova orale dell'esame di abilitazione forense, la comunicazione di mancato superamento, il relativo verbale con l'attribuzione del punteggio di 15/30, la traccia somministrata, i verbali delle sottocommissioni recanti il recepimento delle linee operative, il decreto ministeriale di indizione della sessione d'esame e il decreto ministeriale relativo ai criteri di formulazione dei quesiti e valutazione dei candidati. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a ripetere la prova davanti a una commissione diversa e il risarcimento in forma specifica mediante nuova convocazione. Il testo dell'ordinanza non espone, tuttavia, i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto un incombente istruttorio volto a verificare se permanga l'interesse del ricorrente alla decisione, chiedendo alla parte di dichiarare motivatamente, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se intenda ancora ottenere una pronuncia di merito e, in caso positivo, di aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. L'ordinanza avverte che il mancato adempimento potrà essere valutato come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stata inoltre ordinata alla segreteria la comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibilità di trarre conseguenze processuali dall'inerzia della parte rispetto all'incombente relativo alla permanenza dell'interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato insieme alle disposizioni sui poteri istruttori e sulla trattazione del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi in modo inequivoco il venir meno dell'interesse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nel quadro delle disposizioni applicabili all'ordinanza.
art. 30 c.p.a.
Indicato nelle domande formulate dal ricorrente quale base della richiesta di risarcimento in forma specifica.
decreto ministeriale 16 settembre 2022
Atto di indizione della sessione annuale dell'esame di abilitazione alla professione forense, impugnato dal ricorrente.
decreto ministeriale 21 dicembre 2022
Atto recante le linee generali per la formulazione dei quesiti e la valutazione dei candidati nella prima prova orale, impugnato dal ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca del venir meno dell'interesse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di un ricorso non ancora definito nel merito, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio per acquisire dalla parte l'aggiornamento sulla situazione controversa, sui fatti o atti sopravvenuti e sull'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
- L'incombente volto a verificare la permanenza dell'interesse deve essere adempiuto nel termine assegnato e nelle forme processuali indicate dal giudice; l'inerzia può comportare la definizione del giudizio per improcedibilità, senza necessità di esaminare il merito della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 271/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 272/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 2671/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 2672/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 2673/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →