Cassazione Civile, Ordinanza n. 34766/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un avvocato per il pagamento di compensi relativi ad attività di assistenza professionale, opposto dal destinatario con deduzione, da un lato, dell'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, dall'altro, dell'inesistenza del credito. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il foro del consumatore e individuando come competente altro tribunale, senza revocare il decreto ingiuntivo. L'opponente ha proposto appello lamentando che il primo giudice non avesse revocato il decreto; la controparte ha resistito e proposto appello incidentale. In cassazione, il ricorrente principale ha dedotto la mancata applicazione del principio di ultrattività del rito, sostenendo che il tribunale avesse deciso in composizione monocratica e senza osservare il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011, sicché la corte d'appello avrebbe dovuto decidere nel merito; la ricorrente incidentale ha invece sostenuto la nullità dell'intero giudizio di opposizione perché non introdotto nelle forme del medesimo art. 14. La Corte, tuttavia, ha rilevato che il giudice di primo grado aveva emesso una decisione limitata alla sola competenza, e che una pronuncia di questo tipo non è appellabile ma deve essere impugnata con regolamento necessario di competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché l'appello avverso una pronuncia che si limita a statuire sulla competenza era inammissibile e doveva essere proposto con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.; ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale perché tardivo, essendo stato notificato oltre il termine rispetto alla notificazione della sentenza. Ha condannato il ricorrente principale alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Richiamato solo per la proposizione dell'opposizione; non è oggetto della decisione di legittimità.
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
Richiamato dalle parti e dalla corte d'appello quale rito speciale per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte di cassazione afferma però che, nel caso concreto, la questione decisiva era la sola decisione sulla competenza.
art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005
Richiamato quale foro del consumatore posto a base della declinatoria di competenza del primo giudice.
art. 42 c.p.c.
La Corte afferma che le pronunce limitate alla sola competenza sono impugnabili esclusivamente con regolamento necessario di competenza.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso respinto o inammissibile, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di sussistenza dei presupposti.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito si pronuncia esclusivamente sulla competenza, la decisione non è appellabile ma va impugnata con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., anche se il giudice abbia affrontato il tema nel contesto di un diverso rito.
- L'errore del giudice d'appello nel non rilevare l'inammissibilità dell'appello avverso una pronuncia solo sulla competenza è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
- La qualificazione della controversia o il rito astrattamente applicabile non incidono sul mezzo di impugnazione della sentenza quando il contenuto decisorio del provvedimento di primo grado è limitato alla sola competenza.
- Il ricorso incidentale notificato oltre il termine decorrente dalla notificazione della sentenza è inefficace.
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