Cassazione Penale, Sentenza n. 8752/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/09/2022 del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare carceraria con arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) presso un'abitazione presa in locazione dalla madre del ricorrente. La custodia cautelare era stata disposta perché l'imputato aveva interrotto la collaborazione con la giustizia e non risultava un domicilio alternativo idoneo. In cassazione il ricorrente censura l'applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e contesta l'illogicità della motivazione del Tribunale che avrebbe sovrastimato la rilevanza della cessazione della collaborazione, nonché una illegittima regressione nella valutazione del quadro probatorio sostenendo che le dichiarazioni del ricorrente fossero marginali e solo confermative del compendio indiziario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la collaborazione non produca automatismi e che la valutazione per la revoca o sostituzione della misura cautelare richieda un esame complessivo e concreto per accertare se la collaborazione rappresenti una scelta radicale di distacco dall'organizzazione criminale. Nel caso specifico la sospensione della collaborazione e la ritrattazione, unitamente al quadro indiziario gravoso (ruolo propulsivo nell'approvvigionamento di rilevanti quantitativi di stupefacenti, pluralità di canali di rifornimento, precedenti penali e contestazioni in materia di armi), legittimano la conservazione della custodia carceraria per la persistenza del periculum libertatis e per la rilevanza del delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Non sono emersi elementi idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza del carcere prevista dall'art. 275, comma 3. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la sentenza è stata depositata il 06/12/2022.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per determinate ipotesi; può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino la possibilità di misure cautelari meno afflittive idonee a soddisfare le esigenze cautelari.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Riguarda il delitto associativo in materia di stupefacenti; considerato di particolare gravità ai fini cautelari e centrale nella valutazione della necessità della custodia in carcere.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sui reati-scopo connessi al traffico di stupefacenti; rilevante nel quadro indiziario che giustifica misure cautelari stringenti.
art. 16-octies d.l. n. 8/1991
Disciplina aspetti connessi alla collaborazione con la giustizia; la Corte sottolinea che non introduce automatismi per la revoca o sostituzione della misura cautelare: le informazioni favorevoli concorrono con altri elementi nella valutazione complessiva.
art. 274 cod. proc. pen.
Individua gli elementi per la valutazione della pericolosità sociale e del rischio di reiterazione; la valutazione deve essere complessiva e non limitata alla sola condotta processuale del collaboratore.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e il versamento di somme alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso, salvo che non sussista colpa nella proposizione dello stesso.
sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione al principio secondo cui la dichiarazione di inammissibilità può comportare oneri economici, salvo dimostrazione dell'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.
Massime di principio
- La collaborazione con la giustizia non produce automaticamente la revoca o la sostituzione della misura cautelare: il giudice deve valutare se tale collaborazione costituisca un effettivo distacco radicale dall'organizzazione criminale.
- L'interruzione o la ritrattazione della collaborazione costituiscono elementi negativi nella valutazione cautelare e possono rafforzare l'esigenza della custodia carceraria.
- Per i reati associativi e per gravi reati in materia di stupefacenti opera una presunzione relativa di adeguatezza del carcere (art. 275, comma 3): per superarla sono necessari elementi concreti e specifici che dimostrino l'idoneità di misure meno afflittive.
- La valutazione delle esigenze cautelari è globale e deve considerare il ruolo dell'imputato nell'attività criminosa, i quantitativi, i canali di rifornimento, precedenti penali e contestazioni accessorie (es. armi).
- In sede di cassazione non è ammesso un riesame libero del merito o una regressione valutativa del quadro probatorio: i motivi devono essere specifici e adeguatamente motivati, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare l'imposizione delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende, salvo prova dell'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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