Cassazione Penale, Sentenza n. 35292/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato come abnorme il comportamento del Giudice di Pace che, dichiarata la non ritualità della citazione, aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. (indebita regressione) invece di ordinare la rinnovazione della citazione. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Firenze per l'ulteriore corso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Giudice di Pace di Firenze aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione nei confronti di Coppola, Granatelli e Barnabei ritenendo che il decreto notificato alle parti fosse difforme rispetto a quello emesso dal P.M., in particolare privo della "lista testi" indicata nell'atto originario. La Procura ha impugnato sostenendo che la difformità non sussisteva e che l'ordinanza aveva determinato un'illecita regressione del procedimento (atto abnorme) invece di disporre la rinnovazione della citazione.
Norme richiamate
d.lvo n. 274 del 2000, art. 20
"la citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d), ed e)"
L'art. 20 impone contenuti obbligatori della citazione (fra cui l'indicazione delle fonti di prova e, in caso di testimoni, le circostanze dell'esame). La Corte interpreta che la valutazione della ritualità debba riguardare l'atto effettivamente notificato alle parti; se l'atto notificato manca dei requisiti di legge, scatta la nullità.
codice penale, artt. 40, 113, 590
Indicate come norme relative al fatto-reato oggetto del procedimento; non hanno inciso sulla decisione di diritto che ha riguardato la regolarità formale della citazione e la condotta del Giudice di Pace
Massime di principio
- La regolarità della citazione va valutata in base al contenuto dell'atto effettivamente notificato alle parti; documenti presenti nel fascicolo ma non notificati non sanano una notificazione viziata.
- Se la citazione è priva dei requisiti prescritti dall'art. 20 d.lvo 274/2000 (es. indicazione delle fonti di prova e, per i testi, delle circostanze), è configurabile la nullità della citazione.
- Il Giudice di Pace, rilevata la non ritualità della citazione, non deve restituire gli atti al Pubblico Ministero con conseguente regressione del procedimento; nel caso di difetto formale il rimedio corretto è la rinnovazione della citazione o altro provvedimento che non determini abnormità funzionale.
- La restituzione degli atti al P.M., quando determina un indebito ritorno del procedimento a una fase precedente pur essendosi instaurato validamente il rapporto processuale, può essere qualificata come atto abnorme e annullata in sede di legittimità.
- In situazioni analoghe è utile che la parte, in particolare l'imputato o la sua difesa, conservi e depositi la prova della notificazione (PEC, ricevute, allegati) per dimostrare esattamente quale documento sia stato portato a conoscenza delle parti.
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