Sentenza n. 788/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 968/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09/07/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 968/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 968/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Ha previsto, in caso di ulteriore inadempimento e su istanza del ricorrente, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, oltre spese generali e accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire, della sua notificazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio e della perdurante inerzia dell'Amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione del giudicato.
- Quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza definitiva, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese seguono la soccombenza dell'Amministrazione inadempiente, con possibilità di disporne la distrazione in favore dei difensori e di ordinare la restituzione del contributo unificato.
Come è indicizzato
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