Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34835/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 26/03/2021 che aveva respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. Il ricorrente sosteneva la sostanziale omogeneità delle condotte, tutte nel medesimo contesto di spaccio di stupefacenti, e denunciava vizio di motivazione e erronea applicazione di legge per non aver riconosciuto la continuità criminosa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice dell'esecuzione: non è emersa la comune ideazione e progettazione delle diverse condotte e la serialità è stata interpretata come indice di abitualità (anche per modalità e intervallo temporale) e non come prova di una deliberazione unitaria risalente al primo reato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usato quale base per la condanna pecuniaria del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; la sanzione è stata determinata in euro 3.000.

Massime di principio

  • La continuazione richiede la prova di una comune ideazione e di una progettazione unitaria delle condotte; la sola ripetizione di reati nello stesso ambito non è sufficiente.
  • La serialità delle condotte può essere interpretata come indice di abitualità, non come prova automatica di un programma criminoso unitario.
  • Il giudice dell'esecuzione valuta la sussistenza di precisi indicatori logici (temporalità, modalità operative, ruoli, programmazione) per riconoscere la continuazione; l'assenza di tali elementi giustifica il diniego.
  • In sede di ricorso per cassazione va formulata una motivazione solida su punti di diritto o di vizio motivazionale: argomentazioni generiche sulla omogeneità dei fatti possono essere dichiarate manifestamente infondate e portare a inammissibilità.
  • La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza può comportare conseguenze economiche (spese processuali e sanzione alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Per aumentare le probabilità di riconoscimento della continuazione è utile documentare, ove possibile, elementi concreti di unità progettuale: comunicazioni, ruoli stabili, modalità esecutive identiche, prove di coordinamento o di decisione antecedente al primo reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.