Cassazione Penale, Sentenza n. 24429/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la sua domanda di affidamento in prova al servizio sociale relativa alla condanna per varie truffe a danno di enti pubblici. I motivi dedotti sono: 1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nel ritenere insussistenti le condizioni per l'affidamento, rilevando l'assenza dell'avvio di un percorso di revisione critica e la gravità del reato; 2) violazione ed errata interpretazione dell'art.47 Ordinamento penitenziario per aver dato rilievo negativo alla mancata confessione del condannato, quando il mantenimento della propria innocenza non dovrebbe precludere l'ammissione alla misura alternativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per entrambi i motivi. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza adeguata e non contraddittoria: per l'ammissione all'affidamento in prova è rilevante l'evoluzione della personalità dopo il fatto, e il Tribunale ha correttamente valorizzato l'assenza di un processo di revisione critica/autocritica del ricorrente, qualificandola come fatto probatorio rilevante per escludere il beneficio. La Cassazione ha inoltre precisato che la mancata confessione non è di per sé il fondamento del diniego, ma nel caso concreto il Tribunale ha espresso un giudizio di fatto coerente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art.47 Ordinamento penitenziario
La norma richiede, per l'ammissione alle misure alternative come l'affidamento in prova, una valutazione dell'evoluzione della personalità e della concreta attitudine al reinserimento; la mancata confessione non esclude automaticamente la misura, ma l'assenza di un percorso di revisione critica può essere valutata negativamente
art.47-ter Ordinamento penitenziario
riferimento alla concessione della detenzione domiciliare per pena residua inferiore a due anni
Consente la detenzione domiciliare quando la pena residua è inferiore a due anni; nel caso è stata concessa questa misura anche se l'affidamento in prova è stato negato
art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivazione manifestamente illogica o contraddittoria come possibile motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondato tale motivo perché la motivazione era adeguata
art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha escluso la violazione prospettata in relazione all'art.47
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di riproduzione dei motivi nel ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalla normativa
art.616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Cassazione nei confronti del ricorrente
Giurisprudenza citata
Sez. 1 - Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv 274993 - 01
Principio secondo cui ai fini dell'affidamento in prova assume rilievo l'evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto nella prospettiva del reinserimento sociale
Massime di principio
- Per l'affidamento in prova al servizio sociale è decisiva la valutazione dell'evoluzione della personalità e della concreta capacità di reinserimento dopo la commissione del reato; non basta la mera dichiarazione di intenzioni
- La mancata confessione non è automaticamente ostativa all'ammissione alle misure alternative, ma l'assenza di un percorso di revisione critica o di segni concreti di autocritica può legittimamente influire negativamente sulla valutazione
- Il giudizio sulla presenza o meno di elementi di autocritica e di reale cambiamento è essenzialmente di merito e di fatto: la Corte di Cassazione non sostituisce tale valutazione se la motivazione del giudice di merito è adeguata e non contraddittoria
- La gravità del reato e la concreta modalità di commissione (es. truffe a enti pubblici) sono elementi rilevabili nella valutazione prognostica sull'ammissione a misure alternative
- Se il provvedimento di merito è motivato in termini coerenti, la prospettazione di errori di diritto o di illogicità richiede dimostrazione di una effettiva viziosità della motivazione per ottenere l'annullamento in cassazione
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