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Sentenza

Sentenza n. 12196/2026 - Roma, Sezione 2Q

Giustizia amministrativa202306707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Commissione Centrale che ha disposto la cessazione, senza proroga, dello speciale programma di protezione e la capitalizzazione biennale delle misure di assistenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collaboratore di giustizia dal 2015, ha impugnato la deliberazione della Commissione Centrale notificata il 14 febbraio 2023, con la quale, preso atto della scadenza del programma speciale di protezione e dei pareri favorevoli della Procura competente e della Direzione Nazionale Antimafia, è stata disposta la mancata proroga del programma e la capitalizzazione biennale delle misure di assistenza, con possibilità di successiva integrazione in presenza di un concreto e documentato progetto di reinserimento socio-lavorativo. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sulla cessazione delle misure, sostenendo che sarebbero rimasti attuali il pericolo per sé e per i familiari e gli impegni giudiziari connessi alla collaborazione; ha inoltre denunciato motivazione apparente, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione della disciplina sul cambiamento delle generalità, sostenendo che la situazione di pericolo avrebbe imposto di valutare tale misura. Con il terzo motivo ha contestato la capitalizzazione dell’assistenza, ritenendola priva dei presupposti e pregiudizievole per il reinserimento, nonché asseritamente lesiva della possibilità di ottenere benefici penitenziari e fonte di difficoltà economiche durante la detenzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che la valutazione sul mantenimento, sulla modifica o sulla cessazione dello speciale programma di protezione rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile soltanto quanto alla conformità ai presupposti normativi, ai dati di fatto e ai criteri di logicità e ragionevolezza. Le misure sono temporanee e modificabili e la loro permanenza deve essere periodicamente verificata alla luce dell’attualità e gravità del pericolo, della condotta dell’interessato, degli impegni processuali e del tempo trascorso dall’inizio della collaborazione. Nel caso concreto, i pareri della Procura e della Direzione Nazionale Antimafia avevano attestato che il collaboratore aveva sostanzialmente ultimato gli impegni giudiziari e che non sussisteva una situazione di pericolo non fronteggiabile con le ordinarie misure di protezione. La Commissione, pertanto, non avrebbe potuto prorogare il programma sino alla fine della pena. Quanto alla tutela residua, il Servizio centrale di protezione era stato incaricato di segnalare la posizione alle autorità provinciali di pubblica sicurezza per l’adozione delle ordinarie misure di protezione, oltre alle specifiche misure previste dal provvedimento. Il cambiamento delle generalità è stato qualificato come misura straordinaria, concedibile soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata; nel caso concreto non emergeva dai pareri acquisiti una situazione di eccezionale pericolo e, inoltre, il ricorrente non aveva presentato una specifica istanza. È stata ritenuta legittima anche la capitalizzazione biennale delle misure di assistenza, trattandosi di misura discrezionale collegata al reinserimento sociale e lavorativo; la deliberazione lasciava comunque aperta la possibilità di un’integrazione, fino al limite indicato dal giudice, dopo la presentazione di un progetto congruo. La cessazione del programma non incide, di per sé, sulla possibilità di ottenere benefici penitenziari, la cui sussistenza deve essere valutata dall’autorità giudiziaria competente. Le spese sono state integralmente compensate ed è stata confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 13-quater d.l. n. 8/1991, convertito in l. n. 82/1991

    Le speciali misure di protezione possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.

    La disposizione esprime il principio di temporaneità e di periodica rinnovazione del giudizio sulle misure, distinguendo le ipotesi di revoca obbligatoria da quelle di revoca o modifica facoltativa e imponendo la considerazione, tra l’altro, del tempo trascorso, della fase dei procedimenti penali e delle situazioni di pericolo.

  • art. 9, comma 2, l. n. 82/1991

    La proroga dello speciale programma presuppone una situazione di pericolo non fronteggiabile con le ordinarie misure di protezione.

  • art. 11 l. n. 82/1991

    In presenza di una richiesta dell’autorità giudiziaria competente diretta alla cessazione del programma, la Commissione non può disporne la prosecuzione in assenza dei relativi presupposti.

  • art. 11 D.M. 23 aprile 2004, n. 161

    Le speciali misure di protezione [...] sono revocate o non sono prorogate [...] quando vengono meno l’attualità e la gravità del pericolo o appaiono idonee altre misure adottate.

    La disposizione disciplina la revoca o la mancata proroga e impone la considerazione degli impegni processuali, dell’esposizione al pericolo, della compatibilità delle iniziative con le esigenze di sicurezza e del tempo trascorso dall’adozione delle misure.

  • art. 15 d.l. n. 8/1991

    Nell’ambito dello speciale programma di protezione può essere autorizzato [...] il cambiamento delle generalità [...].

    Il cambiamento delle generalità è una misura straordinaria inserita nell’ambito dello speciale programma di protezione, non un diritto automatico del collaboratore.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 119/1993

    Se ritiene che ogni altra misura risulti non adeguata [...] la Commissione centrale [...] predispone [...] gli atti per il provvedimento di cambiamento delle generalità.

    Il mutamento delle generalità può essere attivato soltanto quando le altre misure di protezione siano inadeguate.

  • art. 10, comma 14, D.M. n. 161/2004

    Il provvedimento di modifica o di mancata proroga delle speciali misure di protezione può prevedere [...] la capitalizzazione, in tutto o in parte, delle misure di assistenza.

    La capitalizzazione è una misura assistenziale discrezionale, funzionale ad agevolare il reinserimento sociale e lavorativo in occasione della cessazione o mancata proroga del programma.

Massime di principio

  • La decisione sul mantenimento, sulla modifica o sulla cessazione di uno speciale programma di protezione rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della conformità ai presupposti normativi, ai dati di fatto e ai criteri di logicità e ragionevolezza.
  • Le speciali misure di protezione hanno natura temporanea e mutabile: la loro permanenza deve essere periodicamente verificata considerando l’attualità e la gravità del pericolo, l’idoneità delle misure adottate, la condotta dell’interessato, gli impegni processuali, il tempo trascorso dall’inizio della collaborazione e lo stato dei procedimenti penali.
  • La proroga dello speciale programma non è dovuta quando le autorità competenti escludano una situazione di pericolo non fronteggiabile con le ordinarie misure di protezione; in tale ipotesi la Commissione può legittimamente disporre la cessazione del programma anche prima della conclusione della pena detentiva.
  • Il cambiamento delle generalità del collaboratore di giustizia costituisce una misura straordinaria e non automatica, concedibile soltanto quando ogni altra misura di protezione risulti inadeguata e quando emerga una situazione di eccezionale esposizione al pericolo.
  • La capitalizzazione delle misure di assistenza collegata alla cessazione o alla mancata proroga del programma è una misura discrezionale finalizzata al reinserimento sociale e lavorativo; la sua determinazione iniziale non impedisce una successiva integrazione qualora venga presentato un progetto concreto, documentato e ritenuto congruo.
  • La cessazione dello speciale programma di protezione, ove non dipenda dalla violazione degli obblighi del collaboratore, non preclude di per sé l’accesso ai benefici penitenziari, la cui sussistenza deve essere valutata dall’autorità giudiziaria competente secondo i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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