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Sentenza

Sentenza n. 122/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: - del decreto della Prefettura di Catanzaro, Area I bis prot. -OMISSIS-, del 25.1.2022, notificato il 28.1.2022, con il quale è stato respinto il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale già rilasciato al ricorrente nel 2016; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale di data ed estremi sconosciuti, che sia comunque pregiudizievole per il ricorrente; e contestuale accertamento, di cui si chiede l'applicazione, anche eventualmente in sede di conversione dell'azione ex art. 32 c.p.a. del diritto del ricorrente al rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, e per la condanna dell’Amministrazione ad adottare provvedimento favorevole ex art. 31, co. 3, 34, co. 1, lett. c).;

Giustizia amministrativa202200529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, motivato dalla condanna del ricorrente alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per furto aggravato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, deducendo: violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, per omessa comparazione tra le circostanze sopravvenute e il proprio interesse al rinnovo; violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 TULPS ed eccesso di potere, sostenendo che il diniego rientrasse nelle ipotesi di revoca facoltativa e richiedesse una motivazione rafforzata, nonché rilevando che il reato di furto non era stato commesso mediante uso di armi; eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti e difetto di istruttoria, in ragione dell'asserita inadeguata valutazione della sua affidabilità. Il ricorrente aveva inoltre chiesto l'accertamento del diritto al rinnovo della licenza e la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento favorevole.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il porto d'armi non costituisca un diritto soggettivo intangibile, ma una deroga eccezionale al generale divieto di portare armi, subordinata al mantenimento di una condotta di vita rispettosa delle norme penali, dell'ordine pubblico e delle comuni regole di convivenza. La condanna per furto aggravato alla pena di un anno e quattro mesi costituisce, secondo il giudice, un elemento ragionevole e sufficiente per dubitare dell'affidabilità futura del richiedente e ritenere venuti meno i presupposti di irreprensibilità richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza. Il provvedimento è stato giudicato adeguatamente motivato, poiché individuava la condanna quale ragione del diniego e dava conto del bilanciamento tra sicurezza della collettività e interesse privato, anche considerando le memorie difensive presentate nel procedimento. È stata respinta la censura secondo cui il reato non era stato commesso con armi: la capacità di compiere un'azione criminosa anche senza impiego di armi può comunque fondare un ragionevole dubbio sull'affidabilità del soggetto nel loro possesso. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto assolto l'obbligo di motivazione, poiché il provvedimento indicava la condanna penale quale ragione del diniego e dava conto della prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza collettiva sull'interesse privato al rinnovo.

  • art. 39 R.D. 773/1931 (TULPS)

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del porto e della detenzione delle armi; la censura è stata ritenuta infondata alla luce della natura eccezionale e non intangibile della licenza.

  • art. 43 R.D. 773/1931 (TULPS)

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura facoltativa del potere prefettizio e la necessità di una motivazione rafforzata; il giudice ha comunque ritenuto legittimo il diniego fondato sulla condanna penale e sul venir meno dell'affidabilità.

Massime di principio

  • Il porto di pistola per difesa personale non costituisce un diritto soggettivo intangibile, ma una deroga eccezionale al generale divieto di portare armi; il suo rilascio o rinnovo presuppone una condotta di vita improntata al rispetto delle norme penali, dell'ordine pubblico e delle comuni regole di convivenza.
  • Una condanna penale per furto aggravato può legittimamente fondare il diniego di rinnovo del porto d'armi, poiché consente all'autorità di pubblica sicurezza di dubitare ragionevolmente dell'affidabilità futura del richiedente e del permanere dei requisiti di irreprensibilità.
  • Ai fini del diniego o della revoca del porto d'armi non è necessario che il reato sia stato commesso mediante l'uso di armi: la commissione di un'azione criminosa anche senza armi può essere valutata quale elemento indicativo di inaffidabilità nel loro possesso.
  • Il provvedimento di diniego è adeguatamente motivato quando indica la condanna penale quale ragione della decisione, dà conto dell'interlocuzione procedimentale e manifesta la ponderazione tra l'interesse privato al rinnovo e l'interesse pubblico alla sicurezza della collettività.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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