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Sentenza

Sentenza del 10/06/2015 n. 5198 - Comm. Trib. Prov. Milano

IVA - Agevolazione "prima casa" - Abitazione di lusso - Non rileva - Categoria catastale dell'immobile - Rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che, a seguito dell’abrogazione del d.m. 2 agosto 1969 ad opera dell’art. 33 del d.lgs. 175/2014, l’agevolazione IVA prima casa è subordinata alla categoria catastale dell’immobile. Il beneficio deve quindi essere escluso soltanto per gli immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, senza che rilevino ulteriori caratteristiche dimensionali o qualitative dell’abitazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata prevista per l’acquisto della "prima casa". Il punto centrale è stabilire se, dopo l’abrogazione dei criteri contenuti nel d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969 sulle caratteristiche delle abitazioni di lusso, debbano ancora essere valutate le caratteristiche concrete dell’immobile oppure esclusivamente la sua categoria catastale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, n. 21

    La disposizione prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata per gli acquisti della prima casa, con esclusione delle abitazioni considerate di lusso secondo la disciplina applicabile.

  • d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, Caratteristiche delle abitazioni di lusso

    I criteri tecnici e qualitativi previsti dal decreto non sono più applicabili per individuare gli immobili esclusi dall’agevolazione IVA prima casa, poiché il decreto è stato abrogato.

  • d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 33

    La norma ha sostituito il riferimento alle caratteristiche dell’immobile con il riferimento alle categorie catastali, limitando l’esclusione dall’agevolazione agli immobili classificati A/1, A/8 e A/9.

Massime di principio

  • Per l’agevolazione IVA prima casa, dopo l’abrogazione del d.m. 2 agosto 1969, occorre verificare principalmente la categoria catastale risultante dagli atti catastali.
  • L’agevolazione è esclusa per gli immobili censiti nelle categorie A/1, A/8 e A/9, indipendentemente dalle loro concrete caratteristiche dimensionali o qualitative.
  • Un immobile non censito nelle categorie A/1, A/8 o A/9 non può essere escluso dal beneficio sulla sola base del fatto che presenti caratteristiche astrattamente riconducibili a un’abitazione di lusso secondo i vecchi criteri ministeriali.
  • Nelle controversie analoghe è quindi determinante la classificazione catastale dell’immobile al momento dell’acquisto, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la prima casa.

Testo integrale

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