Sentenza n. 15127/2026 - Roma, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di ripiano a carico dei fornitori per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato gli atti relativi al meccanismo del payback sui dispositivi medici, tra cui i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, il decreto regionale toscano di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano e gli atti delle aziende sanitarie regionali di ricognizione e certificazione del fatturato. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere versato la quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, della sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di avvenuto pagamento della quota ridotta ha eliminato ogni utilità concreta della prosecuzione del giudizio per la ricorrente. Il Collegio ha escluso, allo stato, la cessazione della materia del contendere, poiché essa può essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni o Province autonome, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto pagamento, come previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni e dell'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite
Il pagamento della quota ridotta può determinare la cessazione della materia del contendere solo dopo l'accertamento del pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma e la relativa comunicazione alla segreteria del TAR Lazio; prima di tale comunicazione, il pagamento determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Ravvisate nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
La peculiarità delle questioni trattate e l'andamento della vicenda processuale possono integrare eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto, pertanto, che al collegio non resti che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente
La sopravvenuta perdita dell'utilità concreta derivante dalla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Il pagamento, da parte del fornitore di dispositivi medici, della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta sul payback elimina l'interesse concreto alla prosecuzione del ricorso contro gli atti di ripiano, determinando l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale sul payback richiede non soltanto il pagamento della quota ridotta, ma anche l'accertamento del versamento da parte della Regione o della Provincia autonoma e la comunicazione di tale accertamento al TAR Lazio.
- In presenza del pagamento della quota ridotta, ove manchi ancora la comunicazione istituzionale dell'accertamento del pagamento richiesta dalla legge, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché la cessazione della materia del contendere.
- Le spese possono essere integralmente compensate quando la particolare natura delle questioni e l'andamento della vicenda processuale costituiscano eccezionali ragioni giustificative.
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