Sentenza n. 414/2026 - Bari, Sezione 1
per l’annullamento del silenzio serbato dal Comune di Foggia sull'istanza presentata del 9.6.2022, volta al completamento della procedura amministrativa di housing sociale; - nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di sostituzione del Commissario ad acta nell’ambito dell’esecuzione della sentenza che aveva imposto al Comune di concludere il procedimento relativo al programma di housing sociale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, dopo la nomina e la proroga dell’incarico del Commissario ad acta, ha chiesto la sua sostituzione o l’esercizio diretto dell’incarico da parte del Prefetto, sostenendo che il Comune non avesse dato effettiva esecuzione alla sentenza e che la deliberazione consiliare n. 23 del 15 aprile 2025 costituisse un mero atto di indirizzo politico, non conclusivo del procedimento. Secondo la ricorrente, gli atti successivi alla deliberazione avrebbero avuto natura soltanto interlocutoria e istruttoria e sarebbe quindi persistita l’inerzia dell’amministrazione. Il Comune ha invece dedotto di avere superato l’inerzia mediante l’adozione della deliberazione consiliare, con cui era stata confermata la permanenza dell’interesse pubblico al programma, nonché mediante l’avvio degli adempimenti istruttori e gestionali necessari alla sua prosecuzione, chiedendo la cessazione della materia del contendere e il rigetto della richiesta di sostituzione del Commissario.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di sostituzione del Commissario ad acta. Richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021, ha rilevato che l’amministrazione soccombente conserva il potere di provvedere anche dopo la nomina e l’insediamento del Commissario, fino a quando quest’ultimo non abbia adottato il provvedimento sostitutivo, configurandosi un esercizio concorrente del potere. Nel caso concreto, la deliberazione consiliare n. 23 del 15 aprile 2025, interpretata alla luce del suo contenuto e dei chiarimenti forniti dall’amministrazione, ha espresso la permanenza dell’interesse pubblico all’attuazione del programma di housing sociale e ha superato l’originaria inerzia. Gli atti successivi non sono stati ritenuti meramente interlocutori o dilatori, poiché hanno avviato una complessa istruttoria tecnico-amministrativa resa necessaria dal lungo tempo trascorso e dalle sopravvenienze normative e fattuali, inclusa la verifica di compatibilità con la pianificazione paesaggistica e territoriale e degli eventuali obblighi VIA/VAS. Il Comune ha quindi manifestato una volontà dispositiva concreta e ha riattivato il procedimento, senza che fosse necessario sostituire il Commissario. Le spese della fase sono state compensate. Il compenso del Commissario ad acta, pari a euro 1.000,00 onnicomprensivi, è stato posto a carico del Comune, che aveva provveduto espressamente solo dopo la nomina commissariale.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
La sentenza originaria aveva imposto al Comune di concludere il procedimento entro un termine determinato e aveva previsto la nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 99 c.p.a.
Richiamato in relazione al principio dell’Adunanza Plenaria sulla conservazione del potere di provvedere dell’amministrazione anche dopo la nomina del Commissario ad acta.
art. 42 d.lgs. 267/2000
Il Consiglio comunale è individuato quale organo competente per gli atti di indirizzo e controllo politico-amministrativo e, in particolare, per i piani territoriali e urbanistici; la deliberazione consiliare è stata quindi ritenuta idonea a manifestare la volontà dispositiva dell’ente.
art. 2 l. 241/1990
La precedente controversia aveva riguardato l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento; nella fase esecutiva il TAR ha accertato il superamento dell’inerzia attraverso atti espressi e la riattivazione dell’istruttoria.
art. 96 delle NTA del PPTR Puglia
La disposizione è richiamata quale base per la necessità di acquisire il parere di compatibilità paesaggistica nell’ambito delle verifiche sopravvenute sul programma.
Massime di principio
- La nomina e l’insediamento di un Commissario ad acta non privano l’amministrazione del potere di provvedere in ordine alla materia oggetto del giudicato: fino all’adozione del provvedimento commissariale si configura un esercizio concorrente del potere tra amministrazione titolare ex lege e Commissario incaricato dal giudice.
- L’adozione, da parte dell’amministrazione, di un atto espresso che manifesti una concreta volontà dispositiva sull’oggetto del giudicato è idonea a superare l’inerzia, anche quando il procedimento debba proseguire con ulteriori attività istruttorie e gestionali necessarie alla sua definizione.
- Non costituiscono necessariamente atti meramente interlocutori o dilatori gli atti successivi a una deliberazione di riattivazione del procedimento, quando siano giustificati dal lungo tempo trascorso e dalla necessità di verificare le sopravvenienze normative, urbanistiche, paesaggistiche e ambientali incidenti sull’intervento.
- La richiesta di sostituzione del Commissario ad acta deve essere respinta quando l’amministrazione abbia rimosso l’inerzia mediante atti espressi e l’attività successiva risulti effettivamente funzionale alla prosecuzione e conclusione del procedimento, anziché meramente dilatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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