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Ordinanza

Ordinanza n. 3579/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del diniego di accesso agli atti espresso dalla Divisione V Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy notificato in data 17 ottobre 2025, con prot. -OMISSIS- sull’istanza ex lege 241/1990 agli atti della procedura liquidatoria del Consorzio Cooperative Edilizie Solidarietà Sociale; - con riferimento agli atti relativi al commissario liquidatore dott. -OMISSIS- revocato e sostituito dal dott. -OMISSIS-, trasmessa in data 20 settembre 2025 a mezzo pec;

Giustizia amministrativa202514191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti della procedura liquidatoria di un consorzio di cooperative edilizie, con riferimento agli atti relativi a un commissario liquidatore revocato e sostituito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'ente ricorrente ha impugnato il diniego espresso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sull'istanza di accesso ex lege 241/1990 agli atti della procedura liquidatoria del Consorzio Cooperative Edilizie Solidarietà Sociale, comprendente gli atti relativi al commissario liquidatore revocato e sostituito. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata evocazione in giudizio del commissario liquidatore revocato, ritenuto controinteressato. Il Tribunale ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tale soggetto, pur escludendo che la sua mancata iniziale citazione determinasse l'inammissibilità del ricorso, poiché l'Amministrazione non lo aveva individuato come controinteressato nel procedimento di accesso.

La decisione

Il TAR ha disposto che la parte ricorrente integri il contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore revocato entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza. Ha precisato che la mancata evocazione iniziale del controinteressato non comporta l'inammissibilità del ricorso quando l'Amministrazione non lo abbia individuato nel procedimento di accesso. In tal caso, spetta comunque al giudice verificare d'ufficio l'esistenza di posizioni di controinteresse e ordinare, se necessario, la notificazione del ricorso. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026. L'ordinanza ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del commissario revocato per esigenze di tutela dei diritti o della dignità della persona interessata.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    L'istanza di accesso è stata presentata ai sensi della disciplina generale sull'accesso documentale; il testo non indica specifiche disposizioni applicate dal Collegio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità del commissario liquidatore revocato a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio proposto contro il diniego di accesso, se l'Amministrazione non ha individuato alcun controinteressato nel procedimento amministrativo, l'istante non è tenuto a notificare inizialmente il ricorso a un controinteressato non indicato; il giudice deve tuttavia verificare d'ufficio l'esistenza di posizioni di controinteresse e, ove le accerti, ordinare l'integrazione del contraddittorio.
  • La mancata evocazione iniziale del controinteressato non individuato dall'Amministrazione nel procedimento di accesso non determina l'inammissibilità del ricorso, ma può comportare un ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio e il rinvio della trattazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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