Cassazione Penale, Sentenza n. 5961/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per: 1) distrazione di beni (sei autoveicoli) ai sensi degli artt. 223, comma 1 in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare; 2) bancarotta per aver cagionato il fallimento mediante omissione sistematica del pagamento dei debiti erariali (art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.); 3) omissione della tenuta dei libri contabili prescritti (art. 217, comma 2, l. fall.). Il ricorrente contestava: a) l'elemento soggettivo (mancata prova della volontà distrattiva e della consapevolezza della appartenenza dei beni al patrimonio imprenditoriale; presunta alienazione anteriore dei veicoli); b) l'imputabilità dei debiti maturati dopo la cessazione dell'attività e la mancanza di volontà di causare il fallimento (dovuta a difficoltà economiche e inadempimento di un debitore dell'impresa); c) vizi nella valutazione della richiesta di sostituzione della pena detentiva con misura alternativa, per mancata acquisizione di informazioni dall'ufficio di esecuzione penale esterno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: 1) l'imprenditore individuale risponde con tutti i suoi beni e pertanto l'omessa prova documentale relativa alla presunta alienazione anteriore dei sei autoveicoli non supera la presunzione della loro destinazione al patrimonio imprenditoriale; 2) l'omesso pagamento sistematico dei debiti erariali fin dalla costituzione della ditta, finalizzato ad autofinanziare l'attività (pagando dipendenti e fornitori), integra la condotta dolosa idonea a cagionare il fallimento; la preesistenza di difficoltà economiche non interrompe il nesso causale tra la condotta dolosa e il fallimento; 3) la richiesta di sostituzione della pena detentiva è stata motivatamente respinta perché le condizioni proposte (soggiorno all'estero, allontanamenti prolungati) erano incompatibili con il regime della misura alternativa e i controlli necessari; la mancata acquisizione di ulteriori informazioni dall'ufficio esecuzione penale esterno non rende la scelta censurabile quando la motivazione è adeguata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2740 cod. civ.
Principio della responsabilità patrimoniale dell'imprenditore: l'imprenditore individuale risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; ciò giustifica l'assimilazione degli obblighi doverosi dell'imprenditore a quelli dell'amministratore societario rispetto alla destinazione dei beni al soddisfacimento dei creditori.
art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare
Prevede la fattispecie di distrazione/occultamento di beni; la Corte ha ritenuto che la mancata dimostrazione documentale dell'alienazione o diversa destinazione dei beni contestati consente di desumere la distrazione.
art. 223, comma 1 e comma 2, n. 2 legge fallimentare
Norme sulla bancarotta: integrate sia la distrazione di beni sia la bancarotta mediante omissione dolosa dei pagamenti erariali; è sufficiente la consapevolezza e la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta omissiva sistematica.
art. 217, comma 2 legge fallimentare
Sanziona l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili; la condotta è stata ritenuta integrata dalla Corte territoriale e confermata in Cassazione.
art. 41 cod. pen.
Regola del concorso causale: la presenza di una causa antecedente del dissesto non esclude la rilevanza penale di una condotta dolosa che abbia contribuito o aggravato il fallimento; non interrompe il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e il fallimento.
art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
Prevede la sospensione del processo dopo il dispositivo per acquisire informazioni utili sulla sostituzione della pena; l'acquisizione di tali informazioni è rimessa alla discrezionalità del giudice e la decisione motivata non è sindacabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- L'imprenditore individuale risponde con l'intero suo patrimonio per le obbligazioni d'impresa: chi contesta l'appartenenza o la disponibilità di beni deve provare documentalmente le affermazioni (es. atti di vendita, data certa di alienazione).
- La distrazione di beni può essere desunta anche dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni al soddisfacimento dei creditori; l'assenza di reperimento dei beni nel curatore rafforza la presunzione di distrazione.
- L'omissione sistematica del pagamento di imposte e contributi, se posta in essere consapevolmente per destinare le risorse ad altri fini, può integrare la bancarotta dolosa: la previsione del dissesto come conseguenza della condotta è sufficiente per il dolo specifico richiesto.
- La presenza di difficoltà economiche già esistenti non esclude la responsabilità penale se un comportamento doloso ha concorso o aggravato il dissesto: il concorso di cause non annulla il nesso causale con la condotta criminale.
- Le scelte del giudice sulla sospensione del processo per acquisire informazioni sull'esecuzione e sulla sostituzione della pena sono discrezionali; se adeguatamente motivate non sono sindacabili in Cassazione.
- In sede di impugnazione è necessario proporre argomentazioni e prove concrete e non generiche; affermazioni meramente assertive prive di documentazione difficilmente superano il vaglio di legittimità.
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