Ordinanza n. 1222/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento dell' Ordinanza di abbattimento n. 47 del 11.11.2025 avente ad oggetto tutela della pubblica e privata incolumità e del decoro urbano - demolizione del fabbricato abbandonato e pericoloso (con rimozione delle sue macerie) in Cancello ed Arnone (CE) Via Consolare (Particella 5074 - Foglio 22) di proprietà A.C.E.R. notificata a mezzo PEC ad A.C.E.R. il 11/11/2025 assunta al protocollo A.C.E.R. al n. 0188899 12/11/2025 - come emessa dal Comune di Cancello ed Arnone nonché verbale di sopralluogo dell'ufficio tecnico in data 11.11.2025 - prot. 19611, non comunicato e comunque la precedente ordinanza contingibile ed urgente n. 35 del 30.09.2022 come richiamata dall'attuale ordinanza n. 47/2025 avente ad oggetto "la demolizione e rimozione macerie del fabbricato sito in Cancello ed Arnone (CE) Via Consolare (Particella 5074 - Foglio 22) di proprietà dell'Istituto Autonomo Per Le Case Popolari, ora A.C.E.R."; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ACER CAMPANIA il 16\4\2026 : motivi aggiunti nel procedimento avente ngr 70/2026 e quindi Ricorso avverso l’ avverso 1) il provvedimento denominato “Tutela del decoro e dell’ambiente urbano – Ordinanza Sindacale n. 18 del 29.05.2024 – Fabbricato di proprietà A.C.E.R. in Cancello ed Arnone (CE) via CONSOLARE (particella 5074 – foglio 22). DIFFIDA AD ADEMPIERE a firma del Responsabile Area III°-Tecnica: ing. Carlo Coppola del Comune di Cancello Arnone ed Ordinanza Sindacale n. 18 del 29.05.2024 con prot. del Comune n. 3371 del 17/02/2025 assunto al protocollo ACER al n. 24270 del 17.02-2026; nonché avverso 2) il provvedimento denominato “Impianto pubblicitario su immobile sito in via Consolare – proprietà Acer - Comunicazione di avvento smontaggio della struttura in tubi di sostegno del telone pubblicitario” 2° DIFFIDA AD ADEMPIERE all’Ordinanza Sindacale n. 18 del 29.05.2024. avente prot. comunale n. 4878 del 10.03.2026 ed assunto al protocollo ACER al n. 38860 del 10/03/2026; nonché avverso 3- il provvedimento denominato 3° DIFFIDA AD ESEGUIRE INTERVENTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE CARENZE STRUTTURALI AI SENSI DELLE NTC 2018, IMMOBILE SITO IN VIA CONSOLARE DI CANCELLO ED ARNONE (CE), DI PROPRIETÀ ACER (PARTICELLA 5074 – FOGLIO 22) prot. del Comune n, 6231 del 31/03/2026 assunta al protocollo ACER n.52502 del 31/03/2026 ; nonché avverso qualsivoglia atto preordinato, connesso, consequenziale o presupposto quindi avverso gli atti richiamati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di abbattimento e rimozione delle macerie di un fabbricato abbandonato e pericoloso, nonché diffide comunali successive aventi a oggetto l'esecuzione di interventi e adempimenti sull'immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (ente proprietario)
La controversia
L'ente proprietario ha impugnato, con il ricorso introduttivo, l'ordinanza comunale di abbattimento e rimozione delle macerie del fabbricato sito in Cancello ed Arnone, unitamente al verbale di sopralluogo e alla precedente ordinanza contingibile e urgente richiamata. Con motivi aggiunti ha impugnato ulteriori atti comunali qualificati come diffide ad adempiere, diretti a imporre entro termini determinati interventi sull'immobile: la diffida collegata all'ordinanza sindacale del 29 maggio 2024, la comunicazione relativa allo smontaggio di una struttura pubblicitaria e una terza diffida per interventi finalizzati al miglioramento delle carenze strutturali ai sensi delle NTC 2018. In via cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Il TAR ha rilevato preliminarmente che le diffide presentano una portata lesiva, poiché impongono alla ricorrente un facere entro un termine determinato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a., rilevando che, a seguito dell'intervenuta messa in sicurezza dell'area, documentata dalla relazione del direttore dei lavori dell'ente proprietario, non sembrava sussistere allo stato un pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità. In vista della decisione di merito, già fissata per il 6 ottobre 2026, l'ente proprietario dovrà depositare una relazione sulla natura dei lavori programmati e sul loro stato di avanzamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
ricorrono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per l’accoglimento dell’invocata tutela cautelare
La tutela cautelare è stata accordata perché, dopo la messa in sicurezza dell'area, non risultava allo stato un pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità; il giudizio cautelare è stato quindi favorevole alla sospensione degli atti impugnati.
Massime di principio
- Le diffide amministrative hanno autonoma portata lesiva e sono immediatamente impugnabili quando impongono al destinatario un facere entro un termine determinato.
- La sopravvenuta messa in sicurezza dell'area può escludere, in sede cautelare, l'attualità di un pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità e giustificare la sospensione dei provvedimenti amministrativi fondati su tale pericolo.
- Nel concedere la tutela cautelare, il giudice può prescrivere al ricorrente il deposito di una relazione sui lavori programmati e sul loro avanzamento in vista della trattazione del merito.
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