Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26597/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza riguarda un maresciallo comandante di una stazione dei Carabinieri Forestali, condannato in appello per falso ideologico in atto pubblico, violata consegna militare e truffa militare. Secondo la ricostruzione di merito, egli avrebbe attestato falsamente nel memoriale di servizio la propria presenza in caserma o in ufficio, ovvero il proprio servizio esterno, in giorni e orari in cui in realtà era assente o rimaneva in caserma; avrebbe inoltre violato ripetutamente le prescrizioni di servizio abbandonando la caserma senza giustificato motivo e omettendo il controllo sui militari sottoposti; infine avrebbe percepito emolumenti non dovuti in conseguenza delle false attestazioni. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) difetto di motivazione per omesso esame del terzo motivo di appello relativo ai singoli episodi di falso poi assorbiti; 2) contraddittorietà della motivazione sulla natura giuridica del memoriale di servizio, sostenendo che non fosse atto pubblico fidefacente; 3) travisamento della prova, perché la Corte d'appello avrebbe fondato la responsabilità su tabulati telefonici e su un solo teste senza confrontarsi con le difese; 4) vizio di motivazione sulla violata consegna e, di riflesso, sulla truffa militare, assumendo che non potesse violare una consegna chi l'aveva impartita e che in ogni caso avrebbe legittimamente modificato l'ordine di servizio; 5) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, infondato il secondo, manifestamente infondato il terzo e infondato il quarto; ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva completamente omesso di motivare sulla richiesta di non menzione, pur essendo stata specificamente devoluta in appello. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente al punto relativo al beneficio della non menzione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sul solo trattamento sanzionatorio accessorio. Nel resto il ricorso è stato rigettato. La decisione di merito resta dunque ferma quanto all'affermazione di responsabilità per i reati contestati.

Norme richiamate

  • art. 479 c.p.

    Il memoriale di servizio dell'Arma dei Carabinieri, quando documenta l'esecuzione di ordini di servizio e l'attività effettivamente svolta, ha natura di atto pubblico; la falsa attestazione in esso contenuta integra falso ideologico.

  • art. 120 cod. pen. mil. pace

    La violata consegna si configura anche quando il superiore che ha impartito la consegna sia destinatario dell'obbligo, finché l'ordine non sia modificato o revocato in modo inequivoco; il reato tutela la funzionalità ed efficienza di specifici servizi militari ed è di pericolo presunto.

  • art. 234 cod. pen. mil. pace

    La truffa militare è stata ritenuta integrata in ragione del profitto economico derivante dalle false attestazioni di servizio e dalla percezione di emolumenti non dovuti.

  • art. 730 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    La consegna deriva da disposizioni temporanee o permanenti, scritte o orali, impartite dal superiore per l'adempimento di un particolare servizio, senza formalità vincolate purché oggetto e modalità siano chiaramente specificati.

  • art. 30 del regolamento generale dell'Arma

    Per i servizi esterni dei carabinieri l'ordine di servizio deve indicare orari di inizio e fine e compiti specifici; su tale base si è valorizzata la rilevanza documentale del memoriale.

  • art. 175 c.p.

    La mancata pronuncia sulla non menzione impone il rinvio quando il beneficio sia stato richiesto in appello e non siano desumibili con certezza elementi per deciderne direttamente in sede di legittimità.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    Il principio sull'obbligo di motivazione e sulla ricorribilità della mancata concessione dei benefici richiesti in appello è stato esteso anche alla non menzione della condanna.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice di rinvio dovrà valutare la concedibilità del beneficio della non menzione secondo i criteri discrezionali della gravità del fatto e della capacità a delinquere.

  • art. 154-ter disp. att. c.p.p.

    Disposta la comunicazione telematica del dispositivo all'Amministrazione di appartenenza del ricorrente.

Massime di principio

  • L'atto compilato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni è atto pubblico anche quando abbia efficacia interna, se contiene attestazioni destinate a documentare fatti rilevanti per l'attività dell'amministrazione o per effetti economici immediati.
  • Integra falso ideologico la falsa attestazione, nel memoriale di servizio dell'Arma, della presenza in servizio o dell'effettivo svolgimento di pattuglie quando l'atto documenta anche la concreta esecuzione dell'ordine di servizio e incide sulla quantificazione del trattamento economico.
  • La violata consegna si configura per la mera inosservanza delle prescrizioni impartite con la consegna, trattandosi di reato di pericolo presunto; non occorre un ulteriore evento lesivo e l'ordine permane vincolante sino a modifica o revoca inequivoca.
  • Anche il soggetto che ha impartito l'ordine di servizio può rispondere di violata consegna se, dopo averlo emanato, ne risulta destinatario e non abbia manifestato in modo univoco la volontà di modificarlo o interromperlo.
  • Nel ricorso per cassazione la censura di omessa valutazione di motivi di appello deve essere autosufficiente: occorre indicare contenuto del gravame e decisività della questione, altrimenti la doglianza è generica e inammissibile.
  • Se in appello è stata specificamente chiesta la non menzione della condanna, il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente e motivare l'eventuale diniego; in mancanza, la sentenza va annullata sul punto con rinvio, salvo che la Cassazione possa decidere direttamente senza ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImputazioni militari
RamiReati contro la fede pubblicaReati contro la PAReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.