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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49555/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Santacroce impugnava il decreto con cui il giudice delegato aveva rigettato una istanza di pagamento della somma di Euro 100.000, pretesa come adempimento dalla società sottoposta a misura (OX0 Games s.r.l.). In cassazione il ricorrente, tramite difensore, lamentava inosservanza ed errata applicazione di varie disposizioni del d.lgs. n.159/2011 (art.10, artt.52,54,54-bis,56) e dell'art.125, comma 3 c.p.p., sostenendo che al terzo interessato non potesse essere negato il diritto di impugnare atti dispositivi incidenti su diritti soggettivi e che il credito era fondato, anche alla luce di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Taranto

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto da difensore privo di procura speciale alle liti. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, nei procedimenti di prevenzione, il terzo con interessi meramente civilistici deve figurare in giudizio mediante difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art.100 c.p.c., soggetto alla domiciliazione "ex lege" presso tale difensore. Per l'inammissibilità è stata inoltre pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n.159/2011

    Invocato dal ricorrente per sostenere il diritto di impugnare atti dispositivi; la Corte non ha esaminato il merito di applicazione della norma perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi di rappresentanza processuale

  • art. 52 d.lgs. n.159/2011

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sostanziali rilevanti, ma la Corte non ha valutato la sua applicazione per sopravvenuta inammissibilità processuale

  • art. 54 d.lgs. n.159/2011

    Richiamato dal ricorrente; nessuna pronuncia sul suo contenuto sostanziale in quanto la decisione si è basata su ragioni processuali

  • art. 54-bis d.lgs. n.159/2011

    Invocato nella doglianza del ricorrente; la Corte non ha statuito sulla sua interpretazione a causa dell'inammissibilità

  • art. 56 d.lgs. n.159/2011

    Parte delle norme sostanziali citate dal ricorrente; non oggetto di valutazione nel merito per ragioni processuali

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per censurare il giudice della prevenzione; la Corte non ne ha valutato l'applicazione concreta per difetto di procura speciale del difensore

  • art. 100 cod. proc. civ.

    Interpretato dalla Corte come norma che esige la procura speciale alle liti per il difensore che rappresenta il terzo con interessi civilistici nei procedimenti di prevenzione, con obbligo di domiciliazione presso il difensore

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, in mancanza di ragioni di esonero

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione, il terzo che agisce per interessi civilistici deve essere rappresentato da un difensore munito di procura speciale alle liti (art.100 c.p.c. richiamato dalla giurisprudenza); la mancanza di tale procura può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione
  • Le doglianze sostanziali relative all'applicazione delle norme del d.lgs. n.159/2011 possono essere valutate solo se il ricorso è ammissibile sotto il profilo formale e di rappresentanza; i vizi processuali pregiudicano l'esame del merito
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art.616 c.p.p., salvo giustificazioni
  • Anche se il terzo produce titolo di credito (ad es. decreto ingiuntivo), l'efficacia di tale prova può rimanere non esaminata se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetti formali
  • Prima di proporre impugnazioni in materia di misure di prevenzione è fondamentale verificare e documentare la regolarità della procura alle liti e la domiciliazione del difensore per evitare decadenze processuali

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