Cassazione Penale, Sentenza n. 49555/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Santacroce impugnava il decreto con cui il giudice delegato aveva rigettato una istanza di pagamento della somma di Euro 100.000, pretesa come adempimento dalla società sottoposta a misura (OX0 Games s.r.l.). In cassazione il ricorrente, tramite difensore, lamentava inosservanza ed errata applicazione di varie disposizioni del d.lgs. n.159/2011 (art.10, artt.52,54,54-bis,56) e dell'art.125, comma 3 c.p.p., sostenendo che al terzo interessato non potesse essere negato il diritto di impugnare atti dispositivi incidenti su diritti soggettivi e che il credito era fondato, anche alla luce di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Taranto
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto da difensore privo di procura speciale alle liti. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, nei procedimenti di prevenzione, il terzo con interessi meramente civilistici deve figurare in giudizio mediante difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art.100 c.p.c., soggetto alla domiciliazione "ex lege" presso tale difensore. Per l'inammissibilità è stata inoltre pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n.159/2011
Invocato dal ricorrente per sostenere il diritto di impugnare atti dispositivi; la Corte non ha esaminato il merito di applicazione della norma perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi di rappresentanza processuale
art. 52 d.lgs. n.159/2011
Richiamato dal ricorrente tra le norme sostanziali rilevanti, ma la Corte non ha valutato la sua applicazione per sopravvenuta inammissibilità processuale
art. 54 d.lgs. n.159/2011
Richiamato dal ricorrente; nessuna pronuncia sul suo contenuto sostanziale in quanto la decisione si è basata su ragioni processuali
art. 54-bis d.lgs. n.159/2011
Invocato nella doglianza del ricorrente; la Corte non ha statuito sulla sua interpretazione a causa dell'inammissibilità
art. 56 d.lgs. n.159/2011
Parte delle norme sostanziali citate dal ricorrente; non oggetto di valutazione nel merito per ragioni processuali
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come parametro per censurare il giudice della prevenzione; la Corte non ne ha valutato l'applicazione concreta per difetto di procura speciale del difensore
art. 100 cod. proc. civ.
Interpretato dalla Corte come norma che esige la procura speciale alle liti per il difensore che rappresenta il terzo con interessi civilistici nei procedimenti di prevenzione, con obbligo di domiciliazione presso il difensore
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, in mancanza di ragioni di esonero
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione, il terzo che agisce per interessi civilistici deve essere rappresentato da un difensore munito di procura speciale alle liti (art.100 c.p.c. richiamato dalla giurisprudenza); la mancanza di tale procura può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione
- Le doglianze sostanziali relative all'applicazione delle norme del d.lgs. n.159/2011 possono essere valutate solo se il ricorso è ammissibile sotto il profilo formale e di rappresentanza; i vizi processuali pregiudicano l'esame del merito
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art.616 c.p.p., salvo giustificazioni
- Anche se il terzo produce titolo di credito (ad es. decreto ingiuntivo), l'efficacia di tale prova può rimanere non esaminata se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetti formali
- Prima di proporre impugnazioni in materia di misure di prevenzione è fondamentale verificare e documentare la regolarità della procura alle liti e la domiciliazione del difensore per evitare decadenze processuali
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