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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27031/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, annullando il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P., aveva ritenuto che le false indicazioni di elementi passivi nelle dichiarazioni modello 730 costituivano il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele) non punibile per mancato superamento della soglia di punibilità (100.000 €) e che mancava il periculum in mora (rischio di dispersione del patrimonio). Il Procuratore sosteneva invece che i fatti dovevano qualificarsi come truffa aggravata (art. 640 c.p.) per la presenza di artifici e raggiri (false sedi CAF, profili fittizi, raccolta di credenziali, indicazione di IBAN fraudolenti ecc.) e che, considerato il profitto illecito complessivo dell'associazione, la soglia di punibilità era superata; inoltre deduceva il pericolo di dispersione delle somme in relazione alla struttura organizzata e alla reiterazione delle condotte.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale del riesame: la condotta dell'indagato si inquadra nella fattispecie speciale tributaria (art. 4 d.lgs. 74/2000) e non nella truffa aggravata, applicando il principio di specialità affermato dalle Sezioni Unite (Giordano). Anche se gli elementi indicati possono mostrare una struttura organizzata, non risultano tali da integrare gli artifici e i raggiri necessari per la truffa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate; inoltre non è stato rilevato un periculum in mora sul patrimonio dell'indagato. Di conseguenza resta valida l'ordinanza che aveva annullato il sequestro e disposto la restituzione.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa aggravata)

    Non può essere utilizzato per ricondurre nella truffa condotte che il legislatore ha espressamente disciplinato e chiuso nella normativa tributaria, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale (es. ottenimento di pubbliche erogazioni).

  • art. 4 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele)

    Sanziona la falsa indicazione di elementi attivi o passivi nelle dichiarazioni fiscali; rileva il superamento della soglia di punibilità prevista dalla norma (100.000 €) per la rilevanza penale piena; la mera indicazione di elementi inesistenti che produce un vantaggio fiscale rientra nella normativa speciale.

  • Sez. U. n. 1235 del 28/10/2010 (Giordano)

    La negazione del rapporto di specialità tra frode fiscale e truffa ai danni dell'Erario ... ha inteso abbandonare il "modello del c.d. 'reato prodromico'"

    Afferma la generale specialità delle fattispecie penali tributarie: le condotte di frode fiscale devono esaurirsi nell'ambito della normativa tributaria speciale e non essere ricondotte alla truffa comune, salvo profitti diversi dall'evasione fiscale.

  • artt. 2, 3, 6, 8, 9 d.lgs. 74/2000

    Richiamate per spiegare il sistema speciale delle norme tributarie: artt. 2 e 3 riguardano altre fattispecie di frode; art. 6 esclude la punibilità a titolo di tentativo per queste fattispecie; art. 8 e 9 regolano concorso di persone e altre modalità applicative, confermando il carattere chiuso del sistema sanzionatorio tributario.

  • art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni)

    Il P.G. aveva evocato questa fattispecie come residuale per i rimborsi indebiti; la Corte ha ritenuto non necessario ricondurre i fatti a questa norma dato che la disciplina tributaria speciale esaurisce la punizione della condotta fiscale.

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    Richiamato nel contesto delle Sezioni Unite per sottolineare che la soglia di punibilità non può essere 'anticipata' mediante qualificazioni di tentativo: le violazioni preparatorie non sono autonomamente punibili quando la normativa speciale ha individuato nella dichiarazione il momento tipico.

Massime di principio

  • Quando la falsa indicazione nelle dichiarazioni fiscali ha come unico risultato un vantaggio fiscale (rimborsi o minore imposta), la condotta va in via primaria e ordinaria ricondotta alla normativa speciale tributaria (d.lgs. 74/2000) e non alla truffa comune, salvo che emergano profitti ulteriori e diversi dall'evasione fiscale.
  • La presenza di una struttura organizzata, di falsi profili CAF, di raccolta di dati o di procedure fraudolente non trasforma automaticamente la fattispecie in truffa: occorre provare che gli artifici e i raggiri hanno determinato un ingiusto profitto diverso e non riconducibile al mero vantaggio fiscale.
  • Ai fini della misura cautelare reale (sequestro finalizzato alla confisca) il pericolo di dispersione del patrimonio deve essere concreto e riferibile all'indagato; la presunta rilevanza del profitto illecito complessivo dell'associazione non soppianta la necessità di un'adeguata motivazione e dell'attribuzione dell'illecito profitto al singolo soggetto.
  • Il principio di specialità sancito dalle Sezioni Unite (Giordano) va applicato come criterio prioritario: la repressione della frode fiscale è disciplinata da un sistema chiuso e autosufficiente, e le qualificazioni più gravi ex art. 640 c.p. richiedono elementi oltre la semplice falsità delle dichiarazioni.
  • In fase cautelare il giudice deve valutare separatamente il fumus del reato e il periculum in mora; se il fumus per la fattispecie più grave non sussiste per applicazione del principio di specialità, le doglianze sul periculum possono risultare assorbite.

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