Cassazione Civile, Ordinanza n. 22348/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'INPS, del diritto di un soggetto iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei dottori commercialisti di ottenere la ricongiunzione, mediante trasferimento alla Cassa professionale, dei contributi versati alla Gestione Separata INPS. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che riconosceva tale diritto ex art. 1 l. n. 45 del 1990. In cassazione l'INPS deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sulla ricongiunzione e sul sistema contributivo, sostenendo che per chi non avesse maturato al 31.12.1995 almeno diciotto anni di anzianità contributiva dovesse trovare applicazione il solo regime contributivo e, quindi, l'art. 1 d.lgs. n. 184 del 1997, che consentirebbe soltanto il cumulo della contribuzione e non il trasferimento/riversamento presso la Cassa professionale. L'ente sosteneva inoltre che la disciplina della ricongiunzione ex l. n. 45 del 1990 sarebbe limitata ai trattamenti pensionistici calcolati in tutto o in parte con il sistema retributivo, mentre per il caso concreto residuerebbe soltanto la possibilità di ottenere una pensione supplementare per la contribuzione alla Gestione Separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo dell'INPS. Ha richiamato il precedente di legittimità n. 26039/2019 e i successivi arresti, reputandoli coerenti con la ricostruzione della disciplina compiuta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 61/1999. Ne ha tratto il principio secondo cui l'assicurato privo dei requisiti pensionistici nelle singole gestioni può avvalersi della ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Gestione Separata con quelli versati alla Cassa professionale di appartenenza anche quando il trattamento sia integralmente soggetto al sistema contributivo e non a quello retributivo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna dell'INPS alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 45 del 1990
consente la ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Gestione Separata con quelli versati alla cassa professionale di appartenenza anche nel regime contributivo, non limitandosi ai soli casi con calcolo retributivo.
art. 2, commi 26 e ss., l. n. 335 del 1995
richiamato dall'INPS per sostenere che, nel caso di lavoratori privi di 18 anni di anzianità al 31.12.1995, si applica il sistema contributivo.
richiamato dall'INPS nel quadro della disciplina della Gestione Separata e del regime contributivo.
secondo l'INPS prevede il cumulo della contribuzione ai fini pensionistici, non il trasferimento dei contributi; la Corte non accoglie tale lettura come ostativa alla ricongiunzione invocata.
art. 1, comma 19, l. n. 335 del 1995
richiamato dall'INPS a supporto della tesi sull'applicazione del regime contributivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
richiamato dalla Corte per aderire al precedente di legittimità senza ulteriore motivazione estesa.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La disciplina della ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione Separata con quelli versati a una cassa professionale può operare anche quando la posizione pensionistica dell'assicurato ricada nel sistema contributivo, non essendo riservata ai soli trattamenti calcolati, in tutto o in parte, con il sistema retributivo.
- Quando l'assicurato non abbia maturato i requisiti pensionistici autonomi nelle singole gestioni, è ammissibile la ricongiunzione onerosa dei periodi contributivi al fine di valorizzarli unitariamente presso la gestione professionale di appartenenza.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è infondata se la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di un principio già espresso dalla giurisprudenza di cassazione, soprattutto quando tale orientamento risulti coerente con la ricostruzione sistematica offerta dalla Corte costituzionale.
- La mera alternativa tra cumulo e ricongiunzione non può essere utilizzata per escludere la ricongiunzione quando la normativa di settore, interpretata alla luce dei precedenti, ne consente l'uso in favore dell'assicurato.
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