Cassazione Civile, Ordinanza n. 24026/2023 del 07/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico deduceva di aver frequentato, dopo la laurea, due corsi di specializzazione universitaria in neurologia e neurofisiopatologia negli anni accademici compresi tra il 1981-1982 e il 1987-1988, senza aver ricevuto la remunerazione prevista dalle direttive comunitarie richiamate. Chiedeva quindi il risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive europee in materia di formazione dei medici specialisti. La Corte d'appello aveva riconosciuto la pretesa ma ridotto il quantum, applicando la misura di cui all'art. 11 della l. n. 370 del 1999. In cassazione il medico sosteneva, con un unico motivo, che dovesse essergli riconosciuta per l'intera durata dei corsi la misura prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, pari a lire 21.500.000 per anno. I Ministeri, con ricorso incidentale, sostenevano invece che non spettasse alcun ristoro per il corso iniziato prima del 29 gennaio 1982, data di entrata in vigore della direttiva 82/76/CEE.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del medico perché la pretesa, volta ad applicare il d.lgs. n. 257 del 1991 a corsi svolti tra il 1983 e il 1991, si poneva in contrasto con un orientamento consolidato della Cassazione senza offrire argomenti per rimeditarlo. Ha invece accolto parzialmente il ricorso incidentale delle amministrazioni: ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva riconosciuto il ristoro per l'intera durata del corso di neurologia, affermando che il compenso/risarcimento spetta solo dal 1° gennaio 1983 e, per l'anno accademico 1982-1983, solo previa verifica dell'effettivo inizio della frequenza rispetto a tale data, con eventuale frazionamento proporzionale. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato dal ricorrente principale come vizio di violazione di legge
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
richiamato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale in presenza di orientamento consolidato della Corte
art. 11 Cost.
richiamato dal ricorrente in connessione con i principi di rango costituzionale e sovranazionale
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato dal ricorrente in connessione con i principi di rango costituzionale e sovranazionale
direttiva 75/362/CEE
considerata insieme alle altre direttive come fonte eurounitaria del diritto alla remunerazione adeguata dei medici specializzandi
direttiva 75/363/CEE
considerata insieme alle altre direttive come fonte eurounitaria del diritto alla remunerazione adeguata dei medici specializzandi
direttiva 82/76/CEE
la Corte ne ricostruisce la portata applicativa, riconoscendo la remunerazione adeguata per le formazioni iniziate prima o dopo il 29 gennaio 1982 ma proseguite oltre il 1° gennaio 1983, secondo i criteri precisati dalla CGUE
art. 1219 c.c.
richiamato per affermare che, una volta quantificato il debito risarcitorio in una somma determinata, gli interessi decorrono dalla messa in mora o, in mancanza, dalla domanda giudiziale
art. 1224 c.c.
richiamato per regolare la decorrenza degli interessi sul debito di valuta risultante dalla quantificazione legislativa
art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370
costituisce la base normativa di quantificazione del ristoro dovuto ai medici specializzandi; la Corte ribadisce che essa vale come parametro risarcitorio anche per soggetti non espressamente inclusi
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
non è applicabile alle situazioni anteriori al 1991, poiché disciplina rapporti futuri con regole diverse e più impegnative
art. 2, par. 1, lett. c), direttiva 75/363/CEE
interpretato in senso conforme alla CGUE: la formazione specialistica iniziata prima del 29 gennaio 1982 e proseguita dopo il 1° gennaio 1983 deve essere remunerata adeguatamente, se relativa a specializzazione comune
art. 3, parr. 1 e 2, direttiva 75/363/CEE
interpretato in senso conforme alla CGUE: la remunerazione adeguata spetta per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 nei limiti indicati
art. 5 direttiva 75/362/CEE
richiamato per delimitare le specializzazioni che danno diritto alla remunerazione adeguata
art. 7 direttiva 75/362/CEE
richiamato per delimitare le specializzazioni che danno diritto alla remunerazione adeguata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso principale
Massime di principio
- In materia di medici specializzandi, il diritto alla remunerazione/ristoro per mancata attuazione delle direttive comunitarie va riconosciuto secondo il parametro legislativo interno di quantificazione, non secondo la disciplina successiva del d.lgs. n. 257 del 1991, che regola solo le situazioni future.
- Per i corsi di specializzazione iniziati prima del 29 gennaio 1982 e proseguiti oltre il 1° gennaio 1983, il ristoro spetta solo dal 1° gennaio 1983 fino al termine della formazione; per l'anno accademico 1982-1983 occorre verificare se l'effettivo avvio e la frequenza siano iniziati prima o dopo tale data, con eventuale riduzione proporzionale.
- Una volta che il legislatore abbia predeterminato la misura del ristoro per l'inadempimento statale, l'obbligazione ha natura di debito di valuta e gli interessi legali decorrono dalla messa in mora o, in mancanza, dalla domanda giudiziale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando si limita a riproporre una tesi incompatibile con un orientamento consolidato della Corte senza apportare argomenti idonei a rimetterlo in discussione.
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