Sentenza del 21/03/2017 n. 1216 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Costi e spese non rispondenti al livello reddituale - Presunzione di maggior capacità contributiva - Contestazione - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la presunzione di una maggiore capacità contributiva derivante da costi e spese ritenuti non coerenti con il reddito dichiarato. In particolare, ha sostenuto che le predeterminazioni ministeriali del valore reddituale associato agli elementi indicativi di capacità contributiva non potessero operare automaticamente o che potessero essere superate mediante la dimostrazione della disponibilità di risorse patrimoniali e finanziarie non soggette a dichiarazione.
La decisione
La sentenza ha chiarito che le predeterminazioni ministeriali costituiscono presunzioni legali di natura regolamentare. Tali presunzioni possono essere contestate dal contribuente, ma quest'ultimo deve fornire una prova documentale concreta sia dell'effettivo percepimento di risorse patrimoniali o finanziarie non imponibili o non soggette a dichiarazione, sia del loro effettivo utilizzo nell'anno d'imposta oggetto di verifica. L'onere della prova grava quindi sul contribuente; in mancanza di tale dimostrazione, la presunzione di maggiore capacità contributiva resta operativa e prevale la posizione dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico e della capacità contributiva
Le predeterminazioni ministeriali di valore reddituale da attribuire agli elementi indicativi di capacità contributiva sono presunzioni legali di tipo regolamentare.
I valori predeterminati dalla normativa ministeriale possono fondare l'accertamento sintetico, ma non sono assoluti: il contribuente può superarli fornendo una prova documentale specifica e coerente.
Principio dell'onere della prova a carico del contribuente
Onere della prova a carico del contribuente.
Non è sufficiente affermare genericamente che le spese siano state sostenute con risorse diverse dal reddito dichiarato. Occorre dimostrare documentalmente sia l'esistenza e la provenienza delle risorse, sia il loro impiego nell'anno d'imposta verificato.
Massime di principio
- Quando un accertamento sintetico collega determinate spese a una maggiore capacità contributiva, il contribuente deve contestare la presunzione con documenti specifici, non con mere dichiarazioni.
- La prova deve riguardare due aspetti distinti: la disponibilità effettiva delle risorse non imponibili o non dichiarabili e il loro concreto utilizzo per sostenere le spese contestate.
- La documentazione deve essere temporalmente coerente con l'anno d'imposta oggetto di verifica; la sola disponibilità astratta di denaro in un periodo diverso può non essere sufficiente.
- In assenza di una prova completa e tracciabile, la presunzione di maggiore capacità contributiva può rimanere valida e legittimare la pretesa dell'Amministrazione finanziaria.
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