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Sentenza

Sentenza n. 1007/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto della Corte d’Appello di Catanzaro recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di euro 5.850,00 a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali e spese di lite

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto n. 104/2025 emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001. Il decreto aveva riconosciuto in suo favore una somma di euro 5.850,00 a titolo di equa riparazione, oltre agli interessi legali dalla domanda e alle spese di lite. Nel corso del giudizio, con nota dell’11 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la dichiarazione di rinuncia non rispettava le prescrizioni formali previste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. e, pertanto, non ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha tuttavia ritenuto sussistenti le condizioni per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La pronuncia in rito ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    non conformi alle prescrizioni di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso deve rispettare le forme prescritte dal codice del processo amministrativo; in mancanza, non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    ricorrono tuttavia le condizioni per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ex artt. 84, comma 4, 35, comma 1, lett. c) c.p.a.

    Anche quando la rinuncia non è idonea a determinare l’estinzione del giudizio, la sopravvenuta carenza di interesse può fondare una pronuncia di improcedibilità.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione.

  • l. n. 89/2001

    ai sensi della L. n. 89/2001

    Costituisce la base normativa del decreto della Corte d’Appello recante la condanna al pagamento dell’equa riparazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo che non rispetti le forme previste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può determinare l’improcedibilità del ricorso anche quando la dichiarazione della parte, pur diretta a rinunciare al giudizio, non sia formalmente idonea a produrre l’estinzione ai sensi dell’art. 84 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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