Sentenza n. 4345/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale aveva annullato in autotutela un precedente provvedimento, irrogato una sanzione pecuniaria edilizia e ordinato il ripristino della destinazione ad ufficio dell’immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria di un immobile con destinazione urbanistica e catastale ad ufficio, nel quale era stata riscontrata una destinazione abitativa, aveva impugnato in primo grado la determinazione con cui Roma Capitale, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, aveva annullato in autotutela un precedente provvedimento relativo al medesimo immobile, applicato una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001 e dell’art. 16 l.r. 15/2008 e ordinato il ripristino della destinazione originaria. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti tre motivi: l’erronea esclusione dell’estensione alla proprietaria degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 166/2023, che aveva annullato il medesimo provvedimento su ricorso della dante causa; l’erroneo rigetto delle censure relative all’assenza di motivazione dell’autotutela modificativa e alla mancata comparazione degli interessi coinvolti; l’erronea valutazione della censura concernente la determinazione della sanzione edilizia. L’appellante sosteneva che il provvedimento fosse già stato integralmente caducato dalla sentenza n. 166/2023 e che non vi fossero ragioni per ritenere scindibili le posizioni soggettive riferite al medesimo immobile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Ha rilevato che la sentenza n. 166/2023 aveva annullato la determinazione dirigenziale n. 991/2015, oggetto anche del presente giudizio, senza delimitare soggettivamente l’effetto caducatorio. Ha escluso la scindibilità delle posizioni, poiché il provvedimento riguardava il medesimo immobile, successivamente alienato alla proprietaria dalla società che aveva proposto il precedente ricorso e che ne era dante causa. Poiché il provvedimento impugnato era già stato annullato in sede giurisdizionale prima della sentenza di primo grado, era venuto meno l’oggetto del giudizio. Le specifiche ragioni giuridiche dell’annullamento intervenuto nel diverso giudizio sono state ritenute irrilevanti ai fini della cessazione della materia del contendere, non essendo possibile desumere dal giudicato delimitazioni soggettive dell’effetto caducatorio. La sentenza del TAR è stata quindi riformata ed è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e perché entrambe le parti avevano correttamente dedotto il giudicato sopravvenuto.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
annullamento in autotutela
La disposizione costituiva la base normativa dell’autotutela esercitata da Roma Capitale, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito perché il primo motivo aveva portata assorbente.
art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001
La norma era stata richiamata quale fondamento della sanzione edilizia applicata, ma la legittimità della sanzione non è stata esaminata nel merito per il sopravvenuto venir meno dell’oggetto del giudizio.
art. 16 l.r. 15/2008
La norma regionale era stata richiamata insieme all’art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001 quale base della sanzione, senza essere oggetto di esame sostanziale nella decisione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché il provvedimento impugnato era stato già annullato con efficacia giurisdizionale in altro giudizio, determinando il venir meno dell’oggetto della controversia.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo impugnato viene annullato con efficacia giurisdizionale in un diverso giudizio promosso dal dante causa del ricorrente, il giudizio ancora pendente sul medesimo provvedimento diviene privo di oggetto e deve essere dichiarato cessato ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’effetto caducatorio di una sentenza di annullamento non può essere limitato soggettivamente sulla base di una presunta scindibilità delle posizioni quando il provvedimento annullato riguarda unitariamente il medesimo immobile e la posizione del ricorrente deriva da quella della parte vittoriosa nel precedente giudizio.
- Ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere rileva l’avvenuta caducazione giurisdizionale dell’atto impugnato, mentre sono indifferenti le specifiche ragioni giuridiche che hanno fondato l’annullamento, se il giudicato non pone delimitazioni soggettive o oggettive del relativo effetto.
- Il giudice d’appello deve riformare la sentenza di primo grado che abbia respinto la domanda di cessazione della materia del contendere, quando il provvedimento impugnato era già stato annullato prima della decisione di primo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →