Cassazione Penale, Sentenza n. 13653/2022 del 08/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 06/04/2021 con cui il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra più sentenze irrevocabili e aveva rideterminato la pena complessiva. Il motivo principale del ricorso è la violazione del divieto di reformatio in peius: il giudice dell'esecuzione avrebbe quantificato aumenti di pena superiori rispetto a quelli fissati nella sentenza n. 401/2019 della Corte d'appello di Bari del 25/01/2019 e avrebbe inoltre calcolato un aumento per il capo indicato come "K" in quella sentenza, per il quale il Grimaldi era stato invece assolto. In memoria il difensore ha anche contestato l'errata applicazione della diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. (rito abbreviato), sostenendo che tale diminuzione dovesse essere computata solo dopo l'applicazione dei criteri moderatori dell'art. 78 cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa alla determinazione degli aumenti di pena: ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente indicato un aumento per il capo K (per il quale vi era stata assoluzione) e ha determinato aumenti maggiori rispetto a quelli stabiliti nella sentenza di cognizione per altri reati. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio sul punto, con l'invito a non incorrere nei vizi rilevati. Ogni altra censura è stata assorbita. La sentenza richiama inoltre l'applicazione dell'art. 34, comma 1, c.p.p., alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013, con la conseguenza che il giudice che ha deciso l'originaria istanza non può partecipare al nuovo giudizio di rinvio ove applicabile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Motivo di cassazione invocato per vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione della pena in esecuzione.
artt. 71, 80 e 81 cod. pen.
Norme richiamate in relazione alla quantificazione delle pene e ai criteri applicabili in caso di più reati e concorso/continuazione; la sentenza sottolinea che la disciplina della continuazione è favorevole al reo.
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle funzioni e ai poteri del giudice dell'esecuzione nella determinazione del trattamento sanzionatorio in esecuzione.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma collegata alla disciplina applicabile in sede esecutiva per la continuazione; menzionata tra le disposizioni connesse all'oggetto del ricorso.
art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la diminuzione della pena per il rito abbreviato; il difensore ha contestato che tale diminuzione debba essere computata solo dopo l'applicazione dei criteri moderatori dell'art. 78 c.p.
art. 78 cod. pen.
Criteri moderatori da applicare nella quantificazione della pena: secondo il ricorrente vanno applicati prima della diminuzione per il rito abbreviato.
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
Applicato nella versione risultante dopo la Corte costituzionale n. 183/2013: impedisce la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza sull'istanza originaria.
art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (richiamato con riferimento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013)
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune parti che non impedivano la partecipazione del medesimo giudice al giudizio di rinvio; la cassazione richiama la conseguente applicazione dell'art. 34 come modificato dall'interpretazione costituzionale.
Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Rv. 260847 (giurisprudenza)
Precedente richiamato che afferma che la disciplina della continuazione è favorevole al reo e che, in executivis, il superamento del giudicato sulla misura della pena può avvenire solo a vantaggio e non a danno del condannato.
Corte costituzionale, decisione n. 183 del 2013
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di norme processuali nella parte in cui non impedivano che lo stesso giudice partecipasse al giudizio di rinvio, con conseguente necessità di non far partecipare tale giudice al nuovo giudizio.
Massime di principio
- In presenza di reati unificati dal vincolo della continuazione, il giudice dell'esecuzione non può quantificare la pena complessiva in misura superiore alla somma delle pene inflitte dalle singole sentenze; la riedeterminazione non può risultare peggiorativa per il condannato.
- Non è ammissibile attribuire un aumento di pena per un capo di imputazione per il quale il soggetto è stato assolto: gli aumenti devono riferirsi solo a reati per i quali esiste una condanna irrevocabile.
- Se la determinazione di specifici aumenti risulta viziata e tali vizi incidono sull'equilibrio complessivo, il giudice dell'esecuzione dovrà rivalutare tutti gli aumenti nella nuova determinazione della pena.
- La diminuzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) va calcolata conformemente ai criteri previsti dalla legge: i criteri moderatori dell'art. 78 c.p. devono essere presi in considerazione nei modi e nei tempi previsti prima di applicare la riduzione, secondo i principî richiamati dalla giurisprudenza.
- In caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, il giudice che ha deciso sull'originaria istanza non dovrebbe partecipare al nuovo giudizio quando ciò sia vietato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 183/2013), al fine di garantire imparzialità e corretto contraddittorio.
- Le censure proposte in cassazione che incidono su errori di calcolo o su violazioni del divieto di reformatio in peius richiedono spesso l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo giudizio piuttosto che la mera correzione formale.
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