Sentenza n. 693/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della comunicazione del comune di Erchie dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 7.8.1990 relativa al PdC – pratica SUAP: LNDCRL68L05D422A -14/04/2024-1825 rif. PE n. 44/2024 del 30.5.2024, notificata in data 12.6.2024 - Diniego concessione edilizia in sanatoria ex art 36 d.P.R. 380/01, pratica edilizia 44/24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accertamento di conformità e sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relativo a un garage realizzato nel 2015/2016
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale fondato sull’assenza della doppia conformità urbanistica. Il manufatto ricadeva in una zona nella quale lo strumento urbanistico generale subordinava l’edificazione alla previa approvazione di un piano urbanistico esecutivo, mai adottato o approvato. La ricorrente ha sostenuto che l’opera fosse conforme al PUG e agli indici di zona, come emergente dalle ortofoto e da una perizia, e che la conformità dovesse essere valutata sulla base delle previsioni generali, senza attribuire rilievo decisivo all’assenza del piano attuativo. Sono stati inoltre dedotti il difetto di motivazione e di istruttoria e l’insufficiente motivazione sull’interesse pubblico, ritenuta necessaria per sacrificare l’interesse privato al mantenimento dell’opera.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto pacifico che lo strumento urbanistico generale imponesse, sia al momento della realizzazione del garage sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria, la previa predisposizione di uno strumento esecutivo. Il rispetto dei soli indici di zona non dimostra la doppia conformità urbanistica richiesta dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, poiché l’obbligo di piano attuativo costituisce una prescrizione vincolante e sostanziale, funzionale al razionale sviluppo urbanistico del territorio. Il giudice ha escluso che potesse essere riconosciuta una possibilità di intervento edilizio diretto, anche perché tale prospettazione non risultava esplicitata nell’istanza né nella relazione tecnica allegata; in ogni caso, le scelte del piano generale non possono normalmente essere attuate mediante il rilascio diretto del permesso di costruire quando il pianificatore abbia richiesto l’intermediazione di un piano attuativo. Il diniego di sanatoria è stato qualificato come atto vincolato, adeguatamente motivato con il richiamo alla disciplina urbanistica applicabile nei due momenti rilevanti, senza necessità di una distinta ponderazione dell’interesse pubblico o di una motivazione rafforzata. Nessuna spesa è stata posta a carico della ricorrente, stante la mancata costituzione del Comune; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è indicata nell’epigrafe della controversia, ma la decisione si concentra sulla legittimità del diniego finale di sanatoria.
art. 36 d.P.R. 380/2001
L’accertamento di conformità richiede la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
art. 31 del Regolamento Urbanistico comunale
La edificazione è subordinata alla redazione di un P.U.E. redatto dal Comune.
L’obbligo di previa approvazione del piano urbanistico esecutivo è una prescrizione vincolante e sostanziale, non superabile mediante il solo rispetto degli indici edificatori di zona.
Massime di principio
- Ai fini dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, la doppia conformità non può ritenersi sussistente sulla base del solo rispetto degli indici edificatori del piano generale quando lo strumento urbanistico subordini espressamente l’edificazione alla previa approvazione di un piano attuativo.
- L’obbligo di previa approvazione di un piano urbanistico esecutivo costituisce una prescrizione sostanziale e vincolante, funzionale all’ordinato sviluppo del territorio; la sua mancata attuazione impedisce, di regola, il rilascio diretto del titolo edilizio e dell’accertamento di conformità.
- Quando lo strumento urbanistico generale richiede l’intermediazione di un piano attuativo, le relative previsioni non possono normalmente essere attuate mediante il diretto rilascio del permesso di costruire, poiché ciò comprometterebbe l’interesse pubblico all’ordinata urbanizzazione del territorio.
- Il diniego di sanatoria edilizia, trattandosi di verifica vincolata della conformità dell’opera alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione e al momento della domanda, è adeguatamente motivato mediante l’indicazione delle prescrizioni ostative e non richiede una distinta ponderazione dell’interesse pubblico né una motivazione rafforzata propria dell’autotutela.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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