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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09992/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società appaltatrice aveva stipulato tre contratti di appalto con una società committente pubblica e sosteneva di aver eseguito regolarmente i lavori. Nel frattempo, a seguito di indagini penali a carico di due soci, il GIP aveva disposto il sequestro preventivo delle quote e del patrimonio aziendale e la società era poi passata in amministrazione giudiziaria. La committente aveva risolto i contratti invocando la violazione del proprio Codice Etico e dichiarando di voler incassare le fideiussioni prestate dalla banca garante per complessivi euro 267.468,40. In primo grado la domanda dell'appaltatrice era stata rigettata e la banca era stata condannata a pagare alla committente. In appello la decisione era stata sostanzialmente confermata, con dichiarazione di inammissibilità, per tardività, dell'appello incidentale della banca. In cassazione l'appaltatrice deduceva, da un lato, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno ex art. 654 c.p.p. e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1456 c.c., sostenendo che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dei soci dovesse impedire di valorizzare quelle condotte come causa di risoluzione; dall'altro, violazione dell'art. 38, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006, assumendo che il sequestro e l'amministrazione giudiziaria avrebbero precluso la risoluzione dei contratti per fatti anteriori. La banca garante, con ricorso incidentale, censurava la qualificazione della propria impugnazione come appello incidentale e la conseguente tardività, sostenendo che vi fosse litisconsorzio necessario con la debitrice principale, e contestava la condanna alle spese anche nei rapporti interni con l'appaltatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo della società appaltatrice perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché la censura su artt. 115 e 116 c.p.c. non rispettava i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità; ha inoltre escluso che la sentenza penale assolutoria impedisse al giudice civile di valutare autonomamente la rilevanza delle condotte degli amministratori rispetto alla clausola risolutiva espressa e al venir meno del rapporto fiduciario. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'art. 38, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006 riguardava l'ammissione alle gare pubbliche e non la risoluzione privatistica del contratto, e che il sequestro e l'amministrazione giudiziaria non potevano sanare inadempimenti anteriori. Quanto al ricorso incidentale della banca, la Corte ha escluso la sussistenza di litisconsorzio necessario e ha confermato che la sua impugnazione era correttamente qualificata come incidentale e tardiva; ha poi ritenuto corretta la condanna alle spese in base alla soccombenza complessiva. Le spese di cassazione sono state poste a carico solidale delle due ricorrenti in favore di Trenitalia, con compensazione tra ricorrente principale e incidentale.

Norme richiamate

  • art. 654 c.p.p.

    efficacia di giudicato nel giudizio civile delle sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate a seguito di dibattimento

    La Corte ha escluso che la sentenza penale assolutoria impedisse al giudice civile di valutare autonomamente, ai fini del rapporto contrattuale, la rilevanza delle condotte contestate.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato penale e alla prova dei fatti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.

  • art. 1456 c.c.

    La Corte ha valorizzato la clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente, reputandone legittimo l'esercizio sulla base di fatti incidenti sull'affidabilità dell'appaltatrice.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché non formulata secondo i requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché non formulata secondo i requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 38, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006

    La disposizione, nel testo ratione temporis, è stata ritenuta riferita ai requisiti di partecipazione alle gare e non estensibile alla risoluzione privatistica di contratti già in essere.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione dell'impugnazione della banca; la Corte ha confermato che si trattava di appello incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo della banca, ma la Corte ha escluso omissioni decisorie, ritenendo corretta la qualificazione dell'impugnazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per confermare la condanna alle spese in base alla soccombenza complessiva.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dalla banca sulla regolazione delle spese, ma la Corte ha confermato la liquidazione operata dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La sentenza penale irrevocabile non impedisce al giudice civile di apprezzare autonomamente, ai fini del rapporto contrattuale, fatti e condotte che incidano sull'affidabilità della parte e sulla fiducia del contraente, quando la controversia abbia ad oggetto la risoluzione di un contratto per clausola espressa.
  • L'eccezione di giudicato esterno deve essere dedotta e censurata in modo specifico, confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica della motivazione decisiva rende il motivo inammissibile.
  • Le censure relative agli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; non è consentito trasformarle in una generica richiesta di riesame del merito.
  • Le norme del codice dei contratti pubblici che disciplinano requisiti di partecipazione ed esclusione dalle gare non si estendono automaticamente alla fase di esecuzione o alla risoluzione privatistica del contratto, se manca un'espressa base normativa.
  • Il sequestro penale dell'azienda e la nomina dell'amministratore giudiziario non sanano gli inadempimenti o le violazioni già consumati prima del provvedimento cautelare.
  • In presenza di una garanzia autonoma o di una polizza a prima richiesta, la posizione del garante è autonoma rispetto a quella del debitore principale e non sussiste, per ciò solo, litisconsorzio necessario processuale.
  • L'impugnazione proposta da un garante contro una statuizione che lo riguarda direttamente e che è successiva alla decisione di primo grado è correttamente qualificabile come appello incidentale se incide sul medesimo capo deciso.
  • Le spese seguono la soccombenza complessiva anche quando una parte abbia ottenuto un limitato esito favorevole su questioni interne o accessorie, se l'impugnazione principale o incidentale è dichiarata inammissibile o infondata.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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