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Sentenza

Sentenza del 13/06/2024 n. 195 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il calcolo del limite del 20% di cumulabilità tra la tariffa incentivante prevista dal D.M. 19/02/2007 (cosiddetto "secondo conto energia") e l'agevolazione ex art. 6, commi 13-19, L. 388/2000 ("Tremonti Ambientale") per due impianti fotovoltaici (costo complessivo investimento Euro 604.578,00). La Società aveva chiesto rimborsi IRES per gli anni 2010-2013 (tot. richiesto originariamente Euro 86.985,80); l'Ufficio aveva rimborsato parzialmente Euro 33.251,20 e aveva tacitato/omesso di rimborsare il saldo (contestualmente l'Ufficio ha sostenuto la correttezza del calcolo applicando il 20% al costo dell'investimento). La disputa economica verteva sul saldo relativo al 2012 e sull'intero importo del 2013 (Euro 53.734,60).

La decisione

La Corte d'appello ha rigettato l'appello principale della Società e confermato la sentenza di primo grado: il limite del 20% di cumulabilità va parametrato alla detassazione (cioè alla quota di reddito destinata agli investimenti ambientali che non concorre a formare il reddito imponibile) e non al mero risparmio d'imposta, come sostenuto dalla Società. Applicando tale criterio la deduzione fino al 20% del costo dell'investimento riduce la base imponibile e determina l'effettivo IRES dovuto; la differenza calcolata corrispondeva esattamente all'importo già rimborsato dall'Ufficio (Euro 33.251,20), per cui nulla è dovuto in più. Sull'appello incidentale dell'Ufficio (tardività del ricorso originario) la Corte ha escluso che l'accredito parziale costituisse un provvedimento espresso contenente le ragioni del diniego, quindi ha rigettato l'appello incidentale. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 6, commi 13-19

    La 'Tremonti Ambientale' si concreta in una detassazione del reddito d'impresa (riduzione della base imponibile) per investimenti ambientali; la Corte interpreta che il limite di cumulabilità del 20% vada applicato alla quota di reddito detassata (cioè al valore della deduzione), non al risparmio d'imposta risultante.

  • D.M. 19/02/2007 (secondo conto energia)

    Prevede le tariffe incentivanti per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici; tali incentivi sono cumulabili con la detassazione 'Tremonti Ambiente' entro il limite del 20% del costo dell'investimento.

  • D.M. 5 luglio 2012, art. 19

    Conferma che il limite di cumulabilità del 20% si applica anche alla detassazione prevista dall'art. 6 commi 13-19 L. 388/2000.

  • D.L. 22/06/2012 n. 83

    Ha abrogato i commi XIII-XIX dell'art. 6 L. 388/2000 con effetto dal 26/06/2012; la cumulabilità è rilevante per investimenti realizzati entro tale data.

  • Nota MISE 18 giugno 2015

    Il Ministero ha ribadito che la soglia massima di detassabilità è pari al 20% del costo complessivo dell'investimento (quindi va preso l'intero costo dell'impianto iscritto a bilancio, non solo il 'sovraccosto ambientale').

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. sentenze)

    Cass. 2336/2005; 14846/2008; 8195/2015; Cass. 30083/2021

    La giurisprudenza esaminata tratta la distinzione fra provvedimento espresso e pagamento/accredito parziale: le sentenze citate sono state richiamate dall'Ufficio; la Corte richiama anche Cass. 30083/2021 in tema di termini per il ricorso nel caso di silenzio-rifiuto, ma ritiene nel caso concreto che l'accredito parziale non costituisse un provvedimento espresso idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare.

Massime di principio

  • Per il cumulo tra incentivi pubblici e la 'Tremonti Ambientale' il limite del 20% va applicato alla quota di investimento che viene detassata (ossia alla deduzione dalla base imponibile), non al mero risparmio d'imposta risultante dalla detassazione.
  • Per "costo dell'investimento" si prende l'intero costo imputabile all'impianto fotovoltaico iscritto a bilancio, non solo l'eventuale sovraccosto ambientale.
  • Per quantificare l'eventuale rimborsabilità IRES bisogna ricalcolare la base imponibile applicando la deduzione (fino al 20% del costo) sui redditi d'imposta interessati e confrontare l'IRES effettivamente versata con l'IRES risultante dopo la detassazione; il rimborso eventuale è la differenza positiva.
  • Un accredito/parziale pagamento dell'Amministrazione non equivale automaticamente a un provvedimento espresso contenente le motivazioni del diniego; se mancano indicazioni motivazionali, il contribuente può considerare la situazione come silenzio/rifiuto e valutare i termini e i rimedi di impugnazione di conseguenza.
  • Verificare sempre le date di realizzazione dell'investimento rispetto all'abrogazione normativa (26/06/2012) e le note ministeriali che chiariscono criteri applicativi, poiché la cumulabilità e i limiti possono dipendere dalla data di investimento.

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