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Sentenza

Sentenza del 20/09/2018 n. 1635 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Art. 26 DPR 917/1986 - Art. 17 Dpr 131/1986 - Contratto di locazione - Ricorso per decreto ingiuntivo per recupero canoni - Presunzione di percezione - Risoluzione - Convalida di sfratto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Firenze che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF relativo al 2009. L'Ufficio contestava la mancata dichiarazione di parte dei canoni derivanti da due contratti di locazione, sostenendo che, ai sensi dell'art. 26 del DPR 917/1986, i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione. Secondo l'Agenzia, il ricorso per decreto ingiuntivo volto a recuperare i canoni non pagati non dimostrava l'inesistenza della percezione e non determinava la cessazione del contratto ai fini fiscali. Il contribuente sosteneva inoltre che vi fosse un doppio conteggio del canone di ottobre e che uno dei contratti si fosse sostanzialmente risolto per morosità e consegna delle chiavi.

La decisione

La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il ricorso per decreto ingiuntivo, la morosità del conduttore e la consegna delle chiavi non fossero sufficienti a superare la presunzione di percezione dei canoni né a dimostrare la cessazione giuridica del rapporto locativo. Ha stabilito che il presupposto impositivo permane fino alla comunicazione formale della risoluzione del contratto effettuata ai sensi dell'art. 17 del DPR 131/1986 oppure, per le locazioni abitative, fino alla conclusione del procedimento di convalida dello sfratto per morosità. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 1.200,00.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 1, DPR 917/1986 (TUIR)

    I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili...

    Per gli immobili locati, il reddito fondiario è imponibile anche se i canoni non sono stati effettivamente incassati. La mancata percezione, di per sé, non elimina l'obbligo dichiarativo.

  • Art. 17, DPR 131/1986

    La comunicazione della risoluzione del contratto di locazione, effettuata secondo le modalità previste, costituisce formalità rilevante per rendere opponibile al Fisco la cessazione del rapporto e del relativo presupposto impositivo.

  • Art. 18, DPR 131/1986

    La registrazione e gli adempimenti relativi al contratto attribuiscono rilevanza fiscale alla sua esistenza; in assenza di una comunicazione formale di risoluzione, il contratto continua a essere considerato fiscalmente vigente.

  • Art. 2697 del Codice civile

    Chi intende far valere una circostanza impeditiva o modificativa della pretesa fiscale, come la cessazione del contratto o la mancata debenza dei canoni, deve fornire adeguata prova, nei limiti e secondo le regole applicabili al caso.

  • Art. 56, D.Lgs. 546/1992

    La mancata riproposizione in appello dei motivi dedotti in primo grado può comportare una rinuncia implicita agli stessi.

  • Art. 30, DPR 917/1986

    La disposizione è richiamata come norma speciale rispetto alla regola generale dell'art. 26, in particolare per la disciplina dei redditi fondiari e delle ipotesi previste dalla legge.

Massime di principio

  • Per le locazioni, la semplice morosità del conduttore o l'assenza di pagamenti non esclude automaticamente l'imponibilità dei canoni: il reddito può essere considerato fiscalmente dovuto indipendentemente dall'effettivo incasso.
  • Un ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato al recupero dei canoni insoluti dimostra l'esistenza di una morosità, ma non costituisce necessariamente prova sufficiente della cessazione del contratto o dell'inesistenza del reddito imponibile.
  • Per interrompere il presupposto impositivo è essenziale formalizzare tempestivamente la risoluzione del contratto secondo le modalità fiscali previste, conservando la relativa documentazione.
  • Nel caso di sfratto per morosità relativo a immobili abitativi, la convalida giudiziale dello sfratto può segnare il momento dal quale i canoni non percepiti non concorrono più alla formazione del reddito, secondo la disciplina applicabile.
  • La consegna spontanea delle chiavi, la disdetta informale o altri comportamenti di fatto possono non essere sufficienti se non sono accompagnati dagli adempimenti formali richiesti dalla normativa.
  • In presenza di più contratti o di sovrapposizioni temporali, occorre documentare con precisione date di stipula, risoluzione, decorrenza e importi, così da evitare contestazioni o duplicazioni del reddito.
  • In appello è opportuno riproporre espressamente tutti i motivi già formulati in primo grado, poiché la mancata riproposizione può essere interpretata come rinuncia.

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