Sentenza del 01/06/2017 n. 3939 - Comm. Trib. Prov. Milano
Esenzione - Coassicurazione - Prestazione accessoria - Riconoscimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che i diritti di liquidazione dovuti alla coassicuratrice delegataria sono esenti dall'IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 633/1972. Il testo non specifica l'esito processuale formale, né indica le parti; sul piano sostanziale, la tesi dell'esenzione è stata accolta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda il trattamento IVA dei diritti di liquidazione corrisposti dalle imprese di assicurazione coassicuratrici deleganti alla coassicuratrice delegataria. Tali somme derivano dalle clausole di coassicurazione e remunerano l'attività svolta dalla delegataria in forza della clausola di delega, qualificandosi come prestazione accessoria e funzionalmente collegata all'attività assicurativa.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972
Prestazioni di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia
L'esenzione IVA si applica ai diritti di liquidazione corrisposti alla coassicuratrice delegataria quando tali diritti remunerano l'attività svolta nell'ambito della clausola di delega e costituiscono una prestazione accessoria e funzionalmente connessa all'operazione assicurativa.
Massime di principio
- Quando una prestazione è strettamente collegata e accessoria a un'operazione assicurativa esente, può beneficiare dello stesso trattamento IVA, purché non costituisca un servizio autonomo e indipendente.
- Nel rapporto di coassicurazione, i compensi pagati alla delegataria per attività svolte in forza della clausola di delega possono essere esenti IVA se rappresentano una componente funzionale dell'attività assicurativa, come la gestione e la liquidazione dei sinistri.
- Per valutare l'esenzione non è decisiva la sola denominazione del compenso: occorre verificare la natura effettiva della prestazione, il suo collegamento con il contratto assicurativo e il ruolo concretamente svolto dal soggetto che la esegue.
- L'esenzione deve essere interpretata in modo coerente con la funzione economica dell'operazione; prestazioni amministrative o gestionali non collegate in modo diretto all'attività assicurativa potrebbero invece restare soggette a IVA.
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