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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30513/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta dal condannato. Nel ricorso per cassazione si deduce violazione di legge, sostenendo che il giudice di sorveglianza, pur avendo rilevato la similitudine dell'istanza con una precedente domanda quanto alla collocazione abitativa e all'attività lavorativa, non avrebbe considerato che il precedente rigetto si era fondato sulla valutazione di sintesi e che, quindi, tale valutazione avrebbe dovuto essere rinnovata. In sostanza, il ricorrente lamenta che la nuova istanza sia stata trattata come mera riproposizione senza adeguata considerazione di eventuali elementi di novità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure sono state ritenute manifestamente infondate. Ha ritenuto corretto l'assunto del Tribunale secondo cui l'istanza presentata era una mera riproposizione di quella già respinta in precedenza. La Corte ha ribadito che, quando si propone una nuova istanza avente il medesimo oggetto, è onere della difesa allegare e dimostrare gli elementi di novità rispetto alla precedente domanda; non è sufficiente una richiesta di contenuto esplorativo, nella quale il possibile novum sia indicato solo come eventuale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità della richiesta quando l'istanza si risolva in una mera riproposizione di domanda già valutata, senza l'allegazione di elementi nuovi idonei a giustificare un diverso scrutinio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La nuova istanza che riproponga il medesimo oggetto di una precedente domanda già respinta è inammissibile se la difesa non allega specifici elementi di novità rispetto alla valutazione già compiuta.
  • Non è consentito presentare istanze meramente esplorative, nelle quali l'eventuale sopravvenienza di elementi nuovi sia solo ipotizzata e non concretamente indicata e dimostrata.
  • In sede di legittimità non è possibile ottenere una rivalutazione alternativa del contenuto dell'istanza e della valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza quando la motivazione sia immune da vizi logici o giuridici.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, salvo che risulti esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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