Cassazione Penale, Sentenza n. 03184/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di conferma della confisca emesso in sede di appello. Il ricorrente contestava: a) l'erronea applicazione della normativa sulla pericolosità sociale (art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011) sostenendo che la Corte non avrebbe provato l'abitualità nella commissione di reati né il fatto che i delitti avessero generato profitti costituenti l'unica o una componente significativa del reddito nel periodo rilevante; b) la mancanza di prova dell'origine illecita dei fondi impiegati per l'acquisto dell'immobile (molti episodi di truffa sarebbero posteriori al rogito, e vi sarebbero elementi che attesterebbero disponibilità lecite, come risarcimenti); c) la motivazione apparente e carente ai sensi dell'art. 192 c.p.p., in particolare per l'uso della sentenza di patteggiamento e per la valorizzazione della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi come indice di redditi illeciti; d) profilo procedurale relativo alla mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale e all'improcedibilità per decorso dei termini ex art. 344-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati: la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta conforme ai criteri indicati dalla Corte costituzionale (sent. n.24/2019) e ai successivi principi di giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte territoriale esaminato e motivato specificamente l'abitualità, la produzione di profitti e la rilevanza temporale rispetto agli acquisti. È stato ritenuto legittimo l'impiego degli accertamenti e dei fatti emersi nel procedimento di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) come elemento di valutazione, e non è stata riconosciuta violazione dell'art.192 c.p.p. in modo tale da giustificare cassazione. Quanto alle censure procedurali: non v'è obbligo di comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; l'art. 344-bis c.p.p. (improcedibilità per superamento dei termini di impugnazione) non si applica al procedimento di prevenzione, essendo diretta ai giudizi di impugnazione relativi a reati commessi dal 1/1/2020 e richiedendo la sussistenza dell'azione penale. Perciò il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione per "violazione di legge"; nel procedimento di prevenzione la Cassazione ammette il controllo solo per violazione di legge, con la motivazione deducibile solo se inesistente o meramente apparente.
art. 1, lett. b) d.lgs. 159/2011
Definisce la pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione; la Corte richiama i criteri interpretativi (abitualità, produzione di profitti, incidenza sui redditi) evidenziati dalla Corte costituzionale.
Sentenza Corte costituzionale n. 24/2019
Ha delimitato i contorni della pericolosità generica: occorre accertare abitualità nella commissione di delitti in un arco temporale significativo, che tali delitti abbiano generato profitti e che tali profitti costituiscano l'unica o una componente significativa del reddito nel periodo considerato.
art. 444 c.p.p.
La decisione di patteggiamento può fornire elementi di fatto utilizzabili nella valutazione della pericolosità e dei profitti, purché si dia conto dei concreti elementi emergenti dal procedimento definito.
art. 192 c.p.p.
Richiesta dalla difesa come parametro di valutazione della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione territoriale abbia adeguatamente affrontato le deduzioni difensive e che non sia meramente apparente.
art. 344-bis c.p.p.
"Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione"
Norma volta ai "giudizi" di impugnazione relativi a reati commessi dal 1/1/2020; la Corte di cassazione ha interpretato la norma come non applicabile ai procedimenti di prevenzione, che non sono giudizi penali relativi a imputati per reato e hanno disciplina autonoma sui termini.
art. 10 e art. 27 d.lgs. 159/2011
Prevedono termini speciali per la decisione sui ricorsi in materia di misure di prevenzione personale e patrimoniale; tali termini costituiscono disciplina speciale incompatibile con l'applicazione dell'art. 344-bis.
art. 611 c.p.p.
Fissazione dei termini per depositare memorie; la memoria tardiva del difensore è stata ritenuta fuori termine e le relative eccezioni infondate.
art. 83, comma 12-ter, d.l. 18/2020 (conv. l. 27/2020) e art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Norme temporanee sulla trattazione cartolare e sulle modalità di invio delle conclusioni del Procuratore generale; la Corte osserva che non sussiste obbligo di comunicazione delle conclusioni scritte, solo la messa a disposizione per la consultazione.
Massime di principio
- Per le misure di prevenzione patrimoniali basate sulla pericolosità generica, il giudice deve motivare con riferimento ai tre criteri principali: abitualità nella commissione di reati in un arco temporale significativo; effettiva generazione di profitti dai reati; rilevanza di tali profitti come unico o componente significativo del reddito nel periodo considerato.
- La confisca preventiva può essere limitata ai beni acquistati nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità e deve essere proporzionata rispetto ai profitti illeciti accertati; il giudice deve esplicitare il nesso temporale e quantitativo tra profitti e valore dei beni.
- Gli elementi emersi in procedimenti penali definiti (incluso il patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) possono essere legittimamente utilizzati per valutare la pericolosità sociale e l'entità dei profitti, purché il tribunale dia adeguata motivazione sui fatti tratti da tali procedimenti.
- In materia di prevenzione la Cassazione è ammessa a sindacare principalmente violazioni di legge; la mera richiesta di riconsiderare la valutazione probatoria o la motivazione (rivalutazione dei fatti) è inammissibile se non si deduce una violazione normativa evidente o una motivazione meramente apparente.
- L'art. 344-bis c.p.p. (improcedibilità per superamento dei termini di impugnazione) non si applica ai procedimenti di prevenzione, che non sono 'giudizi' penali relativi a imputati per reato e hanno una disciplina propria sui termini; pertanto non può essere invocata per dichiarare improcedibile un ricorso in materia di misure di prevenzione.
- La mancata ricezione formale delle conclusioni scritte del Procuratore generale non costituisce, di per sé, vizio procedurale quando tali atti sono resi disponibili per la consultazione e quando la normativa vigente non impone un obbligo di notifica specifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02919/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02920/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02921/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02922/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02923/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02924/2026 del 26/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →