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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03184/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di conferma della confisca emesso in sede di appello. Il ricorrente contestava: a) l'erronea applicazione della normativa sulla pericolosità sociale (art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011) sostenendo che la Corte non avrebbe provato l'abitualità nella commissione di reati né il fatto che i delitti avessero generato profitti costituenti l'unica o una componente significativa del reddito nel periodo rilevante; b) la mancanza di prova dell'origine illecita dei fondi impiegati per l'acquisto dell'immobile (molti episodi di truffa sarebbero posteriori al rogito, e vi sarebbero elementi che attesterebbero disponibilità lecite, come risarcimenti); c) la motivazione apparente e carente ai sensi dell'art. 192 c.p.p., in particolare per l'uso della sentenza di patteggiamento e per la valorizzazione della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi come indice di redditi illeciti; d) profilo procedurale relativo alla mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale e all'improcedibilità per decorso dei termini ex art. 344-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati: la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta conforme ai criteri indicati dalla Corte costituzionale (sent. n.24/2019) e ai successivi principi di giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte territoriale esaminato e motivato specificamente l'abitualità, la produzione di profitti e la rilevanza temporale rispetto agli acquisti. È stato ritenuto legittimo l'impiego degli accertamenti e dei fatti emersi nel procedimento di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) come elemento di valutazione, e non è stata riconosciuta violazione dell'art.192 c.p.p. in modo tale da giustificare cassazione. Quanto alle censure procedurali: non v'è obbligo di comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; l'art. 344-bis c.p.p. (improcedibilità per superamento dei termini di impugnazione) non si applica al procedimento di prevenzione, essendo diretta ai giudizi di impugnazione relativi a reati commessi dal 1/1/2020 e richiedendo la sussistenza dell'azione penale. Perciò il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione per "violazione di legge"; nel procedimento di prevenzione la Cassazione ammette il controllo solo per violazione di legge, con la motivazione deducibile solo se inesistente o meramente apparente.

  • art. 1, lett. b) d.lgs. 159/2011

    Definisce la pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione; la Corte richiama i criteri interpretativi (abitualità, produzione di profitti, incidenza sui redditi) evidenziati dalla Corte costituzionale.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 24/2019

    Ha delimitato i contorni della pericolosità generica: occorre accertare abitualità nella commissione di delitti in un arco temporale significativo, che tali delitti abbiano generato profitti e che tali profitti costituiscano l'unica o una componente significativa del reddito nel periodo considerato.

  • art. 444 c.p.p.

    La decisione di patteggiamento può fornire elementi di fatto utilizzabili nella valutazione della pericolosità e dei profitti, purché si dia conto dei concreti elementi emergenti dal procedimento definito.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiesta dalla difesa come parametro di valutazione della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione territoriale abbia adeguatamente affrontato le deduzioni difensive e che non sia meramente apparente.

  • art. 344-bis c.p.p.

    "Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione"

    Norma volta ai "giudizi" di impugnazione relativi a reati commessi dal 1/1/2020; la Corte di cassazione ha interpretato la norma come non applicabile ai procedimenti di prevenzione, che non sono giudizi penali relativi a imputati per reato e hanno disciplina autonoma sui termini.

  • art. 10 e art. 27 d.lgs. 159/2011

    Prevedono termini speciali per la decisione sui ricorsi in materia di misure di prevenzione personale e patrimoniale; tali termini costituiscono disciplina speciale incompatibile con l'applicazione dell'art. 344-bis.

  • art. 611 c.p.p.

    Fissazione dei termini per depositare memorie; la memoria tardiva del difensore è stata ritenuta fuori termine e le relative eccezioni infondate.

  • art. 83, comma 12-ter, d.l. 18/2020 (conv. l. 27/2020) e art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137

    Norme temporanee sulla trattazione cartolare e sulle modalità di invio delle conclusioni del Procuratore generale; la Corte osserva che non sussiste obbligo di comunicazione delle conclusioni scritte, solo la messa a disposizione per la consultazione.

Massime di principio

  • Per le misure di prevenzione patrimoniali basate sulla pericolosità generica, il giudice deve motivare con riferimento ai tre criteri principali: abitualità nella commissione di reati in un arco temporale significativo; effettiva generazione di profitti dai reati; rilevanza di tali profitti come unico o componente significativo del reddito nel periodo considerato.
  • La confisca preventiva può essere limitata ai beni acquistati nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità e deve essere proporzionata rispetto ai profitti illeciti accertati; il giudice deve esplicitare il nesso temporale e quantitativo tra profitti e valore dei beni.
  • Gli elementi emersi in procedimenti penali definiti (incluso il patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) possono essere legittimamente utilizzati per valutare la pericolosità sociale e l'entità dei profitti, purché il tribunale dia adeguata motivazione sui fatti tratti da tali procedimenti.
  • In materia di prevenzione la Cassazione è ammessa a sindacare principalmente violazioni di legge; la mera richiesta di riconsiderare la valutazione probatoria o la motivazione (rivalutazione dei fatti) è inammissibile se non si deduce una violazione normativa evidente o una motivazione meramente apparente.
  • L'art. 344-bis c.p.p. (improcedibilità per superamento dei termini di impugnazione) non si applica ai procedimenti di prevenzione, che non sono 'giudizi' penali relativi a imputati per reato e hanno una disciplina propria sui termini; pertanto non può essere invocata per dichiarare improcedibile un ricorso in materia di misure di prevenzione.
  • La mancata ricezione formale delle conclusioni scritte del Procuratore generale non costituisce, di per sé, vizio procedurale quando tali atti sono resi disponibili per la consultazione e quando la normativa vigente non impone un obbligo di notifica specifica.

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