Cassazione Civile, Sentenza n. 31642/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sull'ammissione al passivo di un credito di €58.035,06 (più interessi) reclamato da C.D.S. quale rimborso di addizionali provinciali sulle accise energetiche che sarebbero state indebitamente addebitate e versate al fornitore Metaenergia negli anni 2010-2011. Questione giuridica centrale: se il consumatore che ha subito l'addebito debba obbligatoriamente chiedere il rimborso direttamente all'Erario (in forza del principio di effettività del diritto UE) oppure possa esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente contro il fornitore anche nell'ambito della procedura fallimentare; inoltre ricorso del fallimento volto a sostenere che, per effetto del principio di effettività e della disciplina del rimborso (art. 14 TUA), la legittimazione attiva sarebbe esclusivamente verso l'Erario, escludendo la legittimazione passiva del fallimento alla verifica del passivo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso del Fallimento METAENERGIA S.p.A. e ha confermato il decreto del Tribunale di Roma che aveva ammesso il credito di C.D.S. al passivo con collocazione chirografaria. La Corte ha affermato il principio secondo cui il consumatore finale che ha pagato un'addizionale provinciale indebita è legittimato ad esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti del fornitore anche nell'ambito della procedura di accertamento del passivo se il fornitore è nel frattempo fallito; l'azione diretta contro lo Stato resta invece facoltativa e alternativa, ammessa solo in via eccezionale quando l'azione contro il fornitore risulti impossibile o eccessivamente difficile. La Corte ha quindi ritenuto infondate le censure sulla viola zione del principio di effettività in senso favorevole al fallimento e ha compensato le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise), art. 14
L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il fornitore puo' richiedere il rimborso entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione a terzi
La Corte ha richiamato l'art. 14 per spiegare che il rapporto di rimborso fra fornitore ed Erario è autonomo e disciplinato da termini specifici; tale disciplina non sottrae al consumatore la facoltà di agire civilisticamente contro il fornitore né impone l'obbligo di rivolgersi allo Stato in via esclusiva.
R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare), artt. 52, 96, 98, 99
Le norme fallimentari regolano il trattamento concorsuale dei crediti; la Corte ha ritenuto che l'ammissione del credito del consumatore al passivo non esclude la possibilità di esercitare l'azione di ripetizione nei confronti del fallito e non implica una legittimazione esclusiva verso l'Erario.
Direttiva 2008/118/CE
La direttiva delimita i requisiti per addizionali/accise; la giurisprudenza europea ha ritenuto illegittime addizionali non conformi, ma la sua tutela si realizza rispettando il principio di effettività: l'azione diretta del consumatore verso lo Stato è un rimedio eccezionale.
Principio di effettività (Carta dei diritti UE art. 47; art. 19 TUE) e giurisprudenza CGUE (es. C-35/05 Reemtsma; C-94/10 Danfoss; C-564/15 Farkas; C-316/22 Gabel)
La CGUE riconosce che gli Stati possono disciplinare i rimborsi purché regole rispettino equivalenza ed effettività; ha inoltre stabilito che il consumatore può agire direttamente contro lo Stato solo se l'azione contro il fornitore è impossibile o eccessivamente difficile. La Corte nazionale applica tali principi confermando la natura facoltativa dell'azione diretta.
Corte Costituzionale, sent. n. 43/2025
Ha risolto profili relativi alla non trasposizione e alla caducazione della norma interna sulle addizionali, contribuendo al quadro che riconosce la ripetibilità dell'indebito nei rapporti tra consumatore e fornitore.
Cassazione (giurisprudenza citata: es. Cass. sez. V nn. 15198/2019, 27101/2019, 31609/2022; e principio di diritto enunciato, Cass. n. 13740/2025)
La Corte di legittimità ha consolidato l'orientamento secondo cui il rapporto fornitore-Consumatore è civilistico e distinto da quello tributario fornitore-Erario; conferma che il consumatore può ripetere l'indebito direttamente contro il fornitore anche in sede concorsuale, mentre l'azione contro lo Stato rimane facoltativa e subordinata a condizioni eccezionali.
Massime di principio
- Il consumatore che ha pagato addizionali/accise indebitamente può scegliere di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente contro il fornitore; tale scelta resta valida anche se il fornitore è fallito e il credito può essere insinuato al passivo.
- L'azione diretta verso l'Erario è uno strumento facoltativo e sussiste solo come rimedio eccezionale: è ammessa quando l'azione contro il fornitore risulti impossibile o eccessivamente difficile; non può essere imposta come unica via obbligatoria al consumatore.
- Il rapporto di rimborso tra fornitore e Stato (art. 14 TUA) è autonomo e regolato da termini e condizioni propri (es. decorrenza del termine dei 90 giorni dal passaggio in giudicato); le eventuali difficoltà procedurali del fornitore insolvente vanno affrontate nel relativo contenzioso tributario/concorsuale, non nel giudizio civile tra consumatore e fallimento.
- In presenza di insolvenza del fornitore, il consumatore ha due opzioni pratiche: insinuare il credito nel passivo del fallimento e/o promuovere (ove provabili i presupposti) l'azione diretta verso lo Stato; l'onere di dimostrare l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà dell'azione contro il fornitore grava sul richiedente l'azione diretta.
- Nei casi analoghi è prudente agire prontamente (iscrizione del credito in sede concorsuale e valutazione tempestiva della fattibilità di un ricorso diretto allo Stato) perché i rimedi e i termini applicabili alle due vie sono distinti e possono avere effetti differenti sulla recuperabilità del credito.
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