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Sentenza

Sentenza del 26/05/2015 n. 4823 - Comm. Trib. Prov. Milano

Pretesa erariale in contrasto con il diritto comunitario - Termine di decadenza istanza di rimborso - Prevalenza disciplina nazionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La domanda è stata ritenuta soggetta al termine di decadenza stabilito dalla normativa nazionale. La pronuncia comunitaria che ha accertato l’incompatibilità della norma fiscale non costituisce un overruling processuale e non può far decorrere nuovamente il termine né operare retroattivamente sul termine per chiedere il rimborso. Di conseguenza, essendo stata presentata oltre il termine nazionale, la domanda non può essere accolta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso delle imposte pagate in applicazione di norme dichiarate contrastanti con il diritto comunitario, sostenendo che la relativa pronuncia comunitaria dovesse incidere sul termine di decadenza per presentare l’istanza, consentendo di considerare tempestiva una domanda proposta oltre il termine previsto dalla disciplina nazionale.

Norme richiamate

  • Diritto dell’Unione europea e principio di prevalenza

    Il contrasto della normativa fiscale nazionale con il diritto comunitario consente, in linea di principio, di contestare l’imposizione incompatibile, ma non elimina automaticamente i termini procedurali e decadenziali previsti dall’ordinamento nazionale.

  • Disciplina nazionale del termine di decadenza per l’istanza di rimborso

    Il contribuente deve presentare la domanda di rimborso entro il termine decadenziale previsto dalla legge nazionale. Tale termine continua a decorrere secondo le regole ordinarie, anche se successivamente interviene una pronuncia comunitaria favorevole.

  • Principio di overruling

    La pronuncia comunitaria non è stata considerata un overruling idoneo a modificare retroattivamente le regole processuali o a riaprire un termine già scaduto, poiché non riguardava direttamente la disciplina processuale né il termine per la domanda di rimborso.

Massime di principio

  • L’accertamento dell’incompatibilità di un tributo con il diritto dell’Unione europea non comporta automaticamente la possibilità di chiedere il rimborso in qualsiasi momento.
  • I termini nazionali di decadenza per presentare l’istanza di rimborso devono essere rispettati, salvo che una specifica norma o decisione disponga diversamente.
  • Una pronuncia successiva che chiarisce il contrasto tra una norma nazionale e il diritto europeo, di regola, non riapre retroattivamente termini già scaduti.
  • Chi ritiene di aver versato un’imposta incompatibile con il diritto dell’Unione dovrebbe presentare tempestivamente l’istanza di rimborso, senza attendere l’esito di eventuali procedimenti giudiziari o pronunce europee.
  • La prevalenza del diritto europeo incide sulla validità sostanziale della pretesa fiscale, ma non esclude necessariamente l’applicazione delle regole nazionali su termini, decadenze e modalità di rimborso.

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