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Sentenza

Sentenza n. 1336/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia n. 1143/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per euro 500 per ciascuna annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia n. 1143/2024, pubblicata il 25 ottobre 2024, passata in giudicato. La decisione aveva accertato il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro annualità scolastiche, condannando il Ministero a consentire la generazione di buoni per euro 500 per ciascun anno. Il titolo è stato notificato al Ministero il 28 giugno 2025; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 21 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli di pagamento contro le amministrazioni statali. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha rilevato che il titolo giudiziale è passato in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo era decorso. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l’emissione della Carta elettronica del docente o di un beneficio equipollente, secondo quanto stabilito dal titolo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega: su richiesta del ricorrente, il commissario dovrà provvedere entro 90 giorni, in sostituzione dell’Amministrazione e quale ausiliario del giudice, adottando gli atti necessari all’integrale esecuzione, anche consentendo l’accesso alla piattaforma per attivare la carta senza necessità della qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in euro 600 oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari, e al rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

    La sentenza indicata in epigrafe della quale si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria, depositata in giudizio: è, dunque, integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..

    Il giudicato costituisce il presupposto per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 28.6.2025), previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

    Per i titoli esecutivi di pagamento contro le amministrazioni indicate dalla disposizione, il creditore deve attendere 120 giorni dalla notificazione prima di procedere all’esecuzione forzata o notificare precetto; nel caso concreto, il termine era decorso.

  • art. 475 c.p.c.

    Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l’esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale.

    Dopo la riforma richiamata, l’avvio dell’esecuzione forzata non richiede l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza, essendo sufficiente il rilascio in copia conforme all’originale.

Massime di principio

  • L’ottemperanza a un titolo giudiziale di condanna presuppone che il titolo sia passato in giudicato e, quando si tratta di un’obbligazione pecuniaria a carico di un’amministrazione soggetta al termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, che siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare anticipatamente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, incaricandolo di adottare gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato.
  • Il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice e sostituisce l’amministrazione inadempiente nell’esecuzione del comando giudiziale; può adottare gli atti necessari all’attuazione del giudicato, anche di contenuto amministrativo e organizzativo, senza che la sua attività sia funzionalizzata alla cura dell’interesse pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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