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Sentenza

Sentenza del 10/10/2019 n. 25494 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE. Cessione di rottami - Regime di inversione contabile - Assoggettabilità - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva contestato alla società, per l’anno d’imposta 2003, la mancata applicazione dell’IVA sulle cessioni di vetro grezzo "pronto al forno" effettuate in favore di A.C. s.r.l. La società sosteneva invece che tali operazioni rientrassero nell’art. 74, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, con applicazione del regime di inversione contabile e conseguente obbligo di assolvimento dell’imposta a carico del cessionario. La controversia riguardava quindi se le attività di cernita, pulitura, frantumazione, separazione, vagliatura e trattamento del vetro avessero trasformato il rottame in un prodotto diverso oppure avessero soltanto agevolato l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi della società, ritenendo erronea la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva escluso l’applicazione dell’inversione contabile per il solo fatto che il vetro fosse qualificato come materia prima secondaria e fosse pronto per essere utilizzato in un processo industriale. Secondo la Corte, le lavorazioni descritte rientrano, in linea di principio, tra quelle espressamente compatibili con il regime dell’art. 74, comma 7, purché non abbiano modificato la natura del bene. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 74, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi (...) di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

    Il regime di inversione contabile si applica anche ai rottami sottoposti a trattamenti di pulitura, selezione, taglio, compattamento, frantumazione o analoghi, quando tali attività servono soltanto a facilitarne utilizzazione, trasporto o stoccaggio e non ne modificano la natura. Deve rimanere un materiale non utilizzabile secondo la destinazione originaria senza una successiva lavorazione.

  • Art. 35, comma 1, lettera d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326 del 2003

    Ha modificato l’art. 74, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, introducendo o definendo il regime di inversione contabile per le cessioni dei rottami e dei materiali di scarto indicati dalla norma.

  • Art. 360, comma 1, numeri 3 e 5, c.p.c.

    Sono stati invocati dalla società per denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione della disciplina IVA e l’insufficienza della motivazione della sentenza regionale su un fatto decisivo e controverso.

Massime di principio

  • Per stabilire se una cessione di rottami rientra nell’inversione contabile non è decisiva la denominazione commerciale del prodotto, come "materia prima secondaria" o "pronto al forno", ma occorre verificare concretamente se la sua natura sia stata modificata.
  • Operazioni quali cernita, pulitura, selezione, frantumazione, separazione, vagliatura, compattamento e analoghi trattamenti non escludono automaticamente il regime di cui all’art. 74, comma 7, se sono finalizzate soltanto a rendere il rottame più facilmente utilizzabile, trasportabile o stoccabile.
  • Il regime di inversione contabile resta applicabile quando, anche dopo il trattamento, il materiale non è ancora utilizzabile secondo la propria destinazione originaria senza una successiva lavorazione, come la fusione del vetro.
  • L’esclusione dal regime richiede l’accertamento di una vera trasformazione del materiale in un bene nuovo e diverso, con autonoma funzionalità e natura distinta dal rottame.
  • In caso di contestazione, è opportuno documentare dettagliatamente i trattamenti eseguiti, la loro finalità e le lavorazioni ancora necessarie prima dell’utilizzo industriale, poiché la qualificazione dipende dagli elementi concreti dell’operazione.

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