Sentenza n. 479/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui al decreto della Corte d’appello di Catanzaro, Sezione III civile, n.2659 del 29 settembre 2022, nel giudizio n.866/2022 (legge Pinto);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero della giustizia all'obbligo di pagamento derivante dal decreto della Corte d'appello di Catanzaro che aveva riconosciuto l'equa riparazione ex legge Pinto
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori da equa riparazione)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza al decreto della Corte d'appello di Catanzaro, Sezione III civile, n. 2659 del 29 settembre 2022, emesso in materia di equa riparazione ex legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della giustizia era stato condannato a pagare somme di denaro. Il decreto era divenuto definitivo, ma l'amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il TAR, con precedente ordinanza istruttoria, aveva richiesto la prova della notificazione del titolo all'indirizzo PEC corretto dell'amministrazione, della notificazione della dichiarazione prevista dall'art. 5-sexies l. n. 89/2001 e della qualità di eredi di alcuni ricorrenti. I ricorrenti hanno depositato la documentazione integrativa richiesta. Persistendo l'inerzia ministeriale, hanno domandato l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato del decreto della Corte d'appello, l'invio della dichiarazione prevista dall'art. 5-sexies l. n. 89/2001 in data 4 novembre 2023 e il perdurante inadempimento del Ministero. Ha quindi accolto il ricorso ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ordinando al Ministero della giustizia di eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Ha ritenuto ammissibile, anche nell'ottemperanza di una pronuncia di condanna al pagamento di somme, la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; in assenza di cause ostative, l'ha determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta, in aggiunta agli interessi dovuti sul credito principale. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, con termine di novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Le spese dell'eventuale funzione commissariale sono state poste a carico dell'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.901,00 oltre spese generali e accessori; il commissario potrà provvedere anche al pagamento di tali spese, evitando un ulteriore giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora anche nell'ottemperanza relativa a condanne pecuniarie; la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese.
art. 5-sexies l. n. 89/2001
Prevede la dichiarazione necessaria ai fini del pagamento delle somme riconosciute a titolo di equa riparazione; la sua trasmissione è stata considerata ai fini dell'esigibilità del pagamento e della verifica dell'inadempimento.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
Prevede che le spese della funzione commissariale siano comprese nella retribuzione dirigenziale e restino a carico dell'amministrazione inadempiente.
art. 1, comma 781, l. n. 208/2015
Ha modificato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., confermando l'ammissibilità della penalità di mora anche per l'ottemperanza di condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 95 c.p.c.
Richiamato quale termine di confronto per il principio secondo cui le spese dell'esecuzione gravano sul debitore.
art. 510 c.p.c.
Richiamato per sostenere la possibilità di soddisfare, nell'ambito dell'esecuzione, le spese liquidate dal giudice insieme al credito principale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un provvedimento definitivo del giudice ordinario che abbia condannato una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, quando l'amministrazione rimanga inerte dopo gli adempimenti previsti dalla legge.
- Nell'ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può applicare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può essere riconosciuta anche in aggiunta agli interessi legali dovuti sul credito principale, purché non sussistano ragioni di iniquità o altre cause ostative.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere su istanza della parte una volta inutilmente decorso il termine.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere incaricato anche di provvedere al pagamento delle spese del giudizio non spontaneamente rifuse dall'amministrazione, in applicazione dei principi di pienezza e concentrazione della tutela, economia processuale e buon andamento, così da evitare un ulteriore giudizio di ottemperanza.
- Le spese della funzione commissariale nell'esecuzione di crediti da equa riparazione ex legge Pinto gravano sull'amministrazione inadempiente e sono comprese nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
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