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Ordinanza

Ordinanza n. 160/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) n. 61/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione Quarta, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare di rigetto chiedendo una misura cautelare di tipo remand, diretta a imporre all'amministrazione di rinnovare la valutazione della vicenda e di concludere più rapidamente il procedimento, auspicabilmente in senso favorevole, prima della definizione con sentenza del giudizio sull'atto impugnato. È stata inoltre dedotta l'omessa comunicazione della data di fissazione della camera di consiglio cautelare in primo grado.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto che una misura cautelare di remand, quando imponga all'amministrazione di rinnovare la valutazione e di adottare un nuovo provvedimento impugnabile con motivi aggiunti, non sia compatibile con la natura interinale e provvisoria della tutela cautelare, poiché finirebbe per definire il giudizio sull'atto impugnato o per far cessare la materia controversa mediante una pronuncia ordinatoria, anziché mediante sentenza. Ha inoltre escluso la fondatezza della censura relativa all'omessa comunicazione della data della camera di consiglio: tale comunicazione non è necessaria quando l'affare è effettivamente trattato nella camera di consiglio prevista dall'art. 55, comma 5, c.p.a., la cui data è individuata ex lege in relazione al calendario giudiziario dell'ufficio. Nessuna misura cautelare è stata quindi adottata. Le spese del grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l'art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare davanti al giudice di secondo grado.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    camera di consiglio di cui all’art 55 comma 5 del c.p.a.

    La comunicazione della data della camera di consiglio cautelare non è necessaria quando l'affare sia effettivamente trattato nella camera di consiglio individuata ex lege secondo il calendario giudiziario dell'ufficio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La tutela cautelare, avendo natura interinale e provvisoria, non può normalmente definire il giudizio sull'atto impugnato né imporre all'amministrazione di adottare un nuovo provvedimento destinato a essere impugnato con motivi aggiunti, poiché la definizione della controversia e l'eventuale cessazione della materia del contendere spettano alla sentenza.
  • Non è necessario comunicare autonomamente la data della camera di consiglio cautelare quando l'affare è effettivamente trattato nella camera di consiglio prevista dall'art. 55, comma 5, c.p.a., la cui data risulta individuata ex lege in base al calendario giudiziario dell'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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