Cassazione Penale, Sentenza n. 44358/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza di condanna emessa con rito abbreviato per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570, comma 2, n. 2 e 570-bis c.p.) sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione: in particolare contestava il riconoscimento della continuazione con precedenti condanne (ritenuto apodittico) e, soprattutto, la concessione della sospensione condizionale della pena senza alcuna motivazione in punto di presupposti e prognosi di non recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo relativo al riconoscimento della continuazione ritenendolo infondato (la motivazione sulla continuazione può essere implicita alla luce della omogeneità e continuità dei fatti). Ha invece accolto il secondo motivo: la concessione della sospensione condizionale era riportata solo nel dispositivo e priva di adeguata motivazione rispetto ai presupposti oggettivi e alla prognosi di non recidiva; pertanto la sentenza è stata annullata limitatamente alla statuizione sulla sospensione condizionale e rinviata al Tribunale monocratico di Trento per nuovo esame (con giudice diverso). È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità in caso di diffusione della decisione ai sensi dell'art. 52 d.lg. n.196/2003.
Norme richiamate
art. 570, comma 2, n. 2 c.p. e art. 570-bis c.p.
Norme che definiscono il reato contestato (inosservanza degli obblighi di assistenza familiare e fattispecie collegate); utilizzate per delineare il titolo di reato per cui P.S. è stato condannato.
art. 443, comma 3 c.p.p.
Stabilisce che la sentenza emessa in rito abbreviato non è appellabile dal pubblico ministero: ciò giustifica il ricorso in Cassazione del Procuratore generale secondo la via prevista dall'art. 608 c.p.p.
art. 608, comma 1 c.p.p.
«in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa in primo grado all'esito di rito abbreviato, il procuratore generale presso la corte d'appello può ricorrere per tutti i vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. e, pertanto, lamentare anche il difetto di motivazione ai sensi della lett. e) del citato articolo»
Consente al Procuratore generale presso la Corte d'appello di proporre ricorso per cassazione contro sentenze di condanna pronunciate in primo grado con rito abbreviato e di impugnare, tra l'altro, il vizio di motivazione.
art. 606 c.p.p.
Elenca i vizi denunciabili in Cassazione; la lett. e) consente di lamentare il difetto di motivazione, come è avvenuto nel caso di specie.
art. 163 c.p.
Fissa i limiti della pena per la concessione della sospensione condizionale; in caso di più condanne o concorso di reati la misura massima va calcolata sulla pena complessiva risultante dalla sentenza.
art. 164 c.p.
Stabilisce i criteri di esercizio della discrezionalità giudiziale nella concessione della sospensione condizionale: il giudice deve motivare l'esercizio concreto della facoltà, formulando una prognosi favorevole circa l'astensione del colpevole da futuri reati, richiamando le circostanze dell'art. 133.
art. 133 c.p.
Contiene le circostanze da valutare ai fini della determinazione della pena e della prognosi sulla probabilità di recidiva; richiamato come parametro per la motivazione sulla sospensione condizionale.
art. 52 d.lg. n. 196/2003
Norma sulla tutela della riservatezza: impone oscuramento delle generalità e dati identificativi delle parti private in caso di diffusione della sentenza, richiesto per il titolo di reato in esame.
Massime di principio
- Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di condanna pronunciate con rito abbreviato per i vizi elencati dall'art. 606 c.p.p., inclusa la carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 608 c.p.p.
- Il riconoscimento della continuazione fra reati può essere ritenuto valido anche quando la motivazione è implicita, se emerge logicamente dalla continuità e omogeneità degli episodi e dalla identità della persona offesa.
- La concessione della sospensione condizionale della pena richiede una specifica motivazione: oltre a verificare i presupposti oggettivi (limiti di pena, assenza di ostacoli), il giudice deve formulare una prognosi motivata di non recidiva sulla base delle circostanze dell'art. 133 c.p.
- Se la sospensione era stata precedentemente concessa per una condanna irrevocabile e successivamente si riconosce la continuazione con nuova determinazione della pena complessiva, il giudice deve esprimersi esplicitamente sulla possibile estensione o revoca del beneficio; l'omessa pronuncia giustifica l'annullamento parziale e il rinvio.
- In presenza di omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi (es. esercizio di discrezionalità come la sospensione condizionale) la Cassazione annulla e rinvia la decisione per nuovo esame, spesso ordinando che sia diverso il giudice chiamato a decidere.
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