Sentenza n. 877/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento 1. del silenzio-inadempimento serbato dall'Autorità Portuale Regionale della Toscana sull'istanza presentata dalla Biba Boats s.r.l. in data 31.12.2024, prot. n. 1/2025, volta ad ottenere il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima in Porto Santo Stefano; 2. della Deliberazione del Comitato Portuale di Porto Santo Stefano n. 1 del 04 Giugno 2025, pubblicata nell'albo pretorio in data 10/7/2025, nella parte in cui, pur distinguendo le concessioni con finalità turistico-ricreative dalle altre, omette di disporre l'immediato avvio delle procedure di evidenza pubblica per le concessioni non rientranti in tale categoria e già scadute da anni, implicitamente avallando l'occupazione “sine titulo” delle relative aree; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la mancata pubblicazione della domanda di concessione presentata dalla ricorrente. Per il risarcimento del danno da ritardo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di nuova concessione demaniale marittima, deliberazione del Comitato Portuale n. 1 del 4 giugno 2025 e mancata pubblicazione dell’istanza di concessione
Esito
La controversia
La ricorrente aveva presentato un’istanza per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima relativa a un’area portuale destinata a un punto di ormeggio con pontile galleggiante, già oggetto di una concessione scaduta. Deduceva la formazione del silenzio-inadempimento dell’Autorità portuale, la mancata pubblicazione dell’istanza e l’omesso avvio immediato della procedura di evidenza pubblica, nonché l’illegittima tolleranza dell’occupazione dell’area da parte della precedente concessionaria. Impugnava inoltre la deliberazione del Comitato Portuale n. 1 del 4 giugno 2025 nella parte in cui non disponeva l’immediato avvio delle procedure selettive per le concessioni non turistico-ricreative già scadute. Domandava anche il risarcimento dei danni da ritardo, riferiti alla perdita della stagione nautica 2025 e al ritardato avvio della stagione 2026. Nel corso del giudizio, dopo la pubblicazione dell’istanza e l’avvio delle attività procedurali da parte dell’Autorità, la ricorrente chiedeva altresì di accertare l’illegittimità dell’occupazione dell’area e la decadenza della controinteressata dalla concessione per grave inadempimento e carenza dei requisiti di affidabilità e integrità morale e professionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all’azione avverso il silenzio, poiché l’Autorità portuale, nelle more del giudizio, aveva pubblicato l’istanza della ricorrente e raccolto le manifestazioni di interesse. Ha invece respinto la domanda risarcitoria da ritardo, ritenendo che non fosse configurabile un comportamento colposamente inerte dell’Amministrazione: la disciplina legislativa era in rapida evoluzione e l’Autorità aveva dovuto previamente definire il quadro regolatorio e le modalità procedurali per l’assegnazione delle nuove concessioni, adottando atti di indirizzo e avviando le scansioni preliminari della procedura. L’istanza, pertanto, non era immediatamente esaminabile in assenza del necessario quadro regolatorio e non sussisteva un ritardo colpevole causalmente riferibile all’Amministrazione. Sono state dichiarate inammissibili le domande di mero accertamento dell’illegittima occupazione demaniale, sia perché nel processo amministrativo non è normalmente esperibile un’azione di mero accertamento a tutela di interessi legittimi, sia perché esse tendevano ad anticipare poteri amministrativi di autotutela non ancora esercitati o non ancora conclusi. La domanda era comunque priva di interesse anche in funzione risarcitoria, non essendovi un nesso causale diretto tra l’occupazione e la mancata fruizione dell’area, essendo intervenuto l’esercizio del potere amministrativo e non essendo certa l’assegnazione futura della concessione alla ricorrente. Il TAR ha inoltre dichiarato inammissibili, perché nuove e proposte per la prima volta nelle memorie conclusive senza motivi aggiunti ritualmente notificati, le domande relative alla decadenza della controinteressata e alla sua asserita carenza dei requisiti di affidabilità e integrità morale e professionale. È stata infine dichiarata inammissibile per genericità l’impugnazione della deliberazione del Comitato Portuale, non essendo state indicate le specifiche ragioni di illegittimità dell’atto. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza, considerando anche la soccombenza virtuale dell’Autorità rispetto all’originaria inerzia.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, c.p.a.
poteri amministrativi non ancora esercitati
Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; tale limite preclude anche domande di mero accertamento dirette ad anticipare l’esercizio di poteri di autotutela demaniale.
art. 34, comma 3, c.p.a.
L’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia può essere mantenuto ai fini risarcitori anche quando l’Amministrazione abbia successivamente provveduto, ma la domanda risarcitoria richiede comunque la prova di un illecito colposo e del nesso causale.
art. 36 Cod. nav.
La disposizione disciplina il rilascio delle concessioni demaniali marittime; nel caso concreto, il procedimento di nuova concessione è stato avviato attraverso la pubblicazione dell’istanza e la raccolta delle manifestazioni di interesse.
art. 37 Cod. nav.
È richiamato quale base della procedura selettiva per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime.
art. 47, lett. a), Cod. nav.
È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della pretesa decadenza della precedente concessionaria, ma la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile perché nuova e proposta tardivamente nelle memorie conclusive.
art. 1161 Cod. nav.
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla segnalata occupazione abusiva di spazio demaniale, senza che il giudice procedesse a un autonomo accertamento nel merito della fattispecie.
art. 3, comma 2, l. n. 118/2022
È stato richiamato dall’Autorità portuale nel quadro della disciplina temporale delle concessioni, in relazione alla durata dell’originario titolo concessorio.
l. n. 166/2024
La disciplina sopravvenuta ha reso necessario distinguere le concessioni turistico-ricreative dalle concessioni relative, tra l’altro, a pontili galleggianti e punti di ormeggio, imponendo all’Autorità di definire modalità operative per le nuove procedure comparative.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione, a seguito di un’istanza di concessione demaniale, deve previamente definire il quadro regolatorio e le modalità procedurali necessarie per avviare una pluralità di procedure comparative, il tempo occorrente per tale attività non integra di per sé un silenzio-inadempimento colpevole né fonda automaticamente una responsabilità risarcitoria da ritardo.
- L’intervenuta pubblicazione dell’istanza e l’avvio delle manifestazioni di interesse determinano la cessazione della materia del contendere quanto all’azione diretta a ottenere la conclusione del procedimento, ma non comportano automaticamente il riconoscimento del danno da ritardo, che richiede l’accertamento di un ritardo colpevole, del danno e del nesso causale.
- Nel processo amministrativo non è normalmente ammissibile un’azione di mero accertamento diretta alla tutela di un interesse legittimo, soprattutto quando essa mira ad anticipare l’esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati o non ancora definiti.
- La domanda risarcitoria non può fondarsi su un rapporto causale diretto tra l’occupazione di un’area demaniale da parte di un terzo e la mancata fruizione dell’area da parte dell’aspirante concessionario quando tra i due eventi si interpone l’esercizio del potere amministrativo e l’assegnazione della concessione non è certa.
- Domande relative alla decadenza di un concessionario e alla sua carenza di requisiti soggettivi, proposte per la prima volta nelle memorie conclusive senza notificazione di motivi aggiunti, sono domande nuove e inammissibili; esse sono inoltre precluse se mirano ad accertare poteri amministrativi non ancora esercitati.
- L’impugnazione di un atto amministrativo è inammissibile per genericità quando il ricorrente non individua le specifiche ragioni di illegittimità dedotte contro l’atto.
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