Sentenza n. 109/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Pisa n. 319/2025 prot. n. 26736/2025 del 27 febbraio 2025, pubblicato nell''Albo Ufficiale Informatico in data 27 febbraio 2025, con cui sono stati approvati gli atti “della procedura per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare COMP-01/A, “Critica letteraria e letteratura comparate” (codice selezione PA2024-6-1) presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’università di Pisa, di cui al bando emanato con decreto rettoriale n. 1716/2024 del 24 luglio 2024” nonché di ogni altro o atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, dalla ricorrente tra i quali in particolare, per quanto in ipotesi occorra il Decreto Rettorale n. 1716/2024 del 24 luglio 2024, con cui è stata indetta la procedura selettiva (Bando), i verbali della Commissione giudicatrice delle sedute del 13 gennaio 2025 e del 22 febbraio 2025, nonché per quanto occorrer possa, del Decreto Rettorale n. 3322/2024 del 23 dicembre 2024, di nomina della Commissione giudicatrice e, ove occorra, l’eventuale provvedimento del Consiglio di Dipartimento relativo alla proposta di chiamata del candidato prescelto, nonché l’eventuale stipula del contratto di chiamata, come atto meramente esecutivo; per quanto riguarda i motivi aggiunti il 28 luglio 2025: della Delibera del Consiglio del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica del 25 marzo 2025 dell’Università di Pisa con cui è stata formulata la proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina Sturli a professore associato ex art. 18, co. 4, L. 240/2010; della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa n. 144 del 23 aprile 2025, con cui è stata approvata la proposta di chiamata; del Decreto Rettorale n. 25 del 29 aprile 2025 di nomina della Dott.ssa Valentina Sturli a professore associato, tutti conosciuti dalla ricorrente a seguito del riscontro dell’istanza di accesso avvenuto con pec del 14 maggio 2025 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuti dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare COMP-01/A, nonché successivi atti di proposta, approvazione e nomina della candidata vincitrice
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già professoressa associata in Letteratura italiana contemporanea presso altra università, ha contestato gli atti della procedura selettiva dell’Università di Pisa per un posto di professore di seconda fascia in Critica letteraria e letterature comparate. Ha dedotto: violazione dello Statuto e della disciplina della procedura, per avere la Commissione individuato criteri non coincidenti con gli standard qualitativi del D.M. 4 agosto 2011, n. 344; violazione della legge n. 240/2010 e dello Statuto; mancata predeterminazione di una griglia descrittiva o di parametri quantitativi idonei a rendere verificabile l’articolazione dei giudizi; erronea valutazione della pertinenza della propria produzione scientifica rispetto al settore COMP-01/A; illegittimità dei successivi atti del Consiglio di Dipartimento, del Consiglio di amministrazione e del Rettore, ritenuti meramente adesivi alle valutazioni della Commissione. La ricorrente aveva ricevuto un giudizio complessivo di “discreto”, mentre altri candidati avevano ricevuto giudizi “buono” e la vincitrice “ottimo”. L’Università ha eccepito, tra l’altro, la genericità delle censure, il mancato superamento della prova di resistenza, l’inammissibile contestazione del merito tecnico della Commissione e la mancata immediata impugnazione dei criteri del bando.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo le censure manifestamente infondate e prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari, pur rilevando che non emergeva il superamento della prova di resistenza. Ha stabilito che la Commissione non era tenuta ad applicare pedissequamente gli standard del D.M. n. 344/2011: tali standard costituiscono il perimetro della valutazione, entro il quale la Commissione può graduare e specificare i criteri in relazione alla concreta procedura e al settore disciplinare. I criteri erano stati fissati nella prima seduta, prima della presa visione delle candidature, sicché non risultava violato il principio di imparzialità. La Commissione aveva distinto tra attività didattica, curriculum e pubblicazioni, formulando giudizi descrittivi complessivi e ragionevoli, coerenti con il settore COMP-01/A. Era legittimo valorizzare la continuità degli insegnamenti nel settore, non attribuire rilievo decisivo all’assistenza nelle tesi di dottorato in una procedura per professore associato, non considerare automaticamente premi nazionali o internazionali e valutare il prestigio delle sedi e la collaborazione a riviste scientifiche nell’ambito della discrezionalità tecnica. Quanto al profilo della ricorrente, il TAR ha ritenuto non illogica la conclusione secondo cui la sua attività, pur di rilievo e comprendente incursioni comparatistiche, era prevalentemente riconducibile alla Letteratura italiana contemporanea, mentre la vincitrice presentava maggiore aderenza al settore della comparatistica letteraria. Il giudice ha escluso che fosse necessaria una griglia numerica o una ponderazione analitica dei singoli titoli: nei concorsi universitari è legittimo un giudizio globale “a corpo”, purché comprensibile, motivato e non manifestamente incongruo. Ha inoltre ritenuto legittimi gli atti successivi, poiché il Consiglio di Dipartimento, il Consiglio di amministrazione e il Rettore non dovevano duplicare le valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione, ma potevano verificare la regolarità della procedura e fondare la proposta sulla circostanza che la vincitrice fosse l’unica ad avere ottenuto il giudizio complessivo di “ottimo”. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
D.M. 4 agosto 2011, n. 344
gli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344
Gli standard costituiscono il quadro o perimetro di riferimento della valutazione, ma non impongono alla Commissione un’applicazione pedissequa; possono essere graduati e specificati in relazione alla concreta procedura selettiva.
art. 4 del Regolamento per la chiamata dei docenti dell’Università di Pisa
la valutazione avviene sulla base delle procedure e dei criteri predeterminati dalla commissione durante la prima riunione della stessa …; i criteri di valutazione relativi alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e all’attività didattica dovranno essere stabiliti tenuto conto degli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344
La disposizione attribuisce alla Commissione il potere di predeterminare i criteri nella prima riunione, nel rispetto degli standard ministeriali.
art. 6 del Regolamento per la chiamata dei docenti dell’Università di Pisa
La Commissione ha legittimamente distinto la valutazione di attività didattica, curriculum e pubblicazioni e ha formulato un giudizio complessivo non numerico.
art. 4 del bando di selezione
La valutazione della ricerca scientifica mediante l’esame del curriculum è stata ritenuta conforme alla disciplina della procedura.
art. 18, comma 4, l. 240/2010
Costituisce la base normativa della proposta di chiamata della candidata a professore associato, senza che il giudice ravvisi vizi negli atti successivi di proposta, approvazione e nomina.
l. 240/2010
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario
La sua violazione non è stata ravvisata, poiché la procedura e le valutazioni della Commissione sono state ritenute coerenti con l’autonomia regolamentare dell’Ateneo e con la disciplina della selezione.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive universitarie, gli standard qualitativi ministeriali costituiscono il perimetro di riferimento della valutazione, ma non impediscono alla Commissione di specificare e graduare autonomamente i criteri in relazione al settore disciplinare e alla concreta procedura, purché siano rispettati il bando e la normativa applicabile.
- La predeterminazione dei criteri nella prima riunione della Commissione, prima della presa visione delle candidature, è idonea a garantire imparzialità e terzietà; non è necessaria l’adozione di una griglia numerica o di una ponderazione analitica dei singoli titoli.
- Nei concorsi universitari è legittimo il giudizio globale e non numerico “a corpo” sulla produzione scientifica, sul curriculum e sull’attività didattica, purché il giudizio sia comprensibile, motivato e coerente con i criteri previamente stabiliti.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle Commissioni universitarie resta limitato ai casi di manifesta illogicità, incongruenza, irragionevolezza, sproporzione o macroscopico difetto di motivazione; non consente la sostituzione del giudizio giudiziale a quello della Commissione.
- La maggiore o minore pertinenza del profilo scientifico del candidato rispetto al settore disciplinare costituisce valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile solo in presenza di errori manifesti o di una contraddizione evidente tra i titoli esaminati e il giudizio formulato.
- Gli organi accademici chiamati a proporre, approvare o formalizzare la nomina non devono duplicare la valutazione tecnico-scientifica della Commissione, ma possono fondare la proposta sulla verifica della regolarità della procedura e sull’esito complessivo dei giudizi comparativi.
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