Cassazione Penale, Ordinanza n. 02847/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per due episodi di falsa attestazione/omessa comunicazione rilevanti ai fini dell'art. 95 d.P.R. 115/2002, commessi in due date diverse. Con il primo motivo la difesa ha dedotto erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione, sostenendo la mancanza dell'elemento soggettivo e invocando un errore scusabile nella compilazione delle dichiarazioni e nell'omessa comunicazione delle variazioni reddituali, in particolare con riferimento alla conoscenza delle risorse economiche della compagna convivente. Con il secondo motivo ha contestato la ritenuta recidiva specifica e infraquinquennale, assumendo che la motivazione sul punto fosse errata e illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso, pur formalmente dedotti come vizi di legittimità, investissero in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, attività già congruamente svolte dai giudici di merito con motivazione ritenuta adeguata e logicamente coerente. Quanto al dolo, è stato escluso che l'imputato fosse incorso in un errore scusabile, poiché non era plausibile che ignorasse le risorse economiche della compagna convivente. Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto immune da censure la valutazione della Corte di merito, che aveva valorizzato la capacità della condotta di esprimere maggiore pericolosità sociale anche in ragione di plurimi precedenti, tra cui una condanna per falsità ideologica. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 115/2002
La disposizione è richiamata come base incriminatrice dei fatti accertati, consistenti in false dichiarazioni e omessa comunicazione delle variazioni di reddito nell'ambito della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato.
art. 99 c.p.
La recidiva specifica e infraquinquennale è stata ritenuta correttamente valorizzata dai giudici di merito in ragione dei precedenti penali e della maggiore pericolosità sociale desunta dalla condotta.
art. 616 c.p.p.
È stata applicata la conseguenza sanzionatoria processuale della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una nuova valutazione del fatto o delle prove quando la sentenza di merito presenti una motivazione congrua, coerente e fondata su corretti criteri inferenziali.
- Nel reato contestato è incompatibile con la responsabilità penale l'allegazione di un errore scusabile se gli elementi valorizzati dai giudici di merito rendono non plausibile l'ignoranza delle risorse economiche rilevanti ai fini delle dichiarazioni dovute.
- La recidiva qualificata può essere legittimamente confermata quando la condotta e i precedenti penali dell'imputato evidenzino una maggiore pericolosità sociale, anche se i precedenti riguardano reati della stessa indole.
- Il ricorso è inammissibile quando le doglianze si risolvono in censure di merito prive di reale attacco alla tenuta logico-giuridica della motivazione impugnata.
Come è indicizzato
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