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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33100/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto la richiesta di detenzione domiciliare proposta ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen. nell'interesse di una persona condannata per fatti commessi ai danni della moglie, qualificati ai sensi degli artt. 572, 582, 576 n. 5 e 577 c.p. e dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Il ricorrente deduceva l'erronea applicazione della legge penale in ordine ai presupposti della misura alternativa e la contraddittorietà della motivazione, anche rispetto alle relazioni di sintesi del 19 febbraio e del 10 settembre 2026. Sosteneva che il Tribunale avesse riconosciuto il positivo percorso di risocializzazione e il parere favorevole alla prosecuzione della pena in regime alternativo, ma avesse comunque ritenuto sussistente la pericolosità sociale valorizzando soltanto il titolo di reato e la condotta di vita antecedente. Deduceva inoltre l'omessa considerazione delle relazioni di osservazione, del comportamento positivo in carcere, dell'attività lavorativa, della partecipazione a corsi di formazione, dei sei permessi premio fruiti nel 2025, della remissione della dipendenza alcolica e della disponibilità manifestata nella procedura di divorzio a sostenere il mantenimento del figlio minore. Nelle more del giudizio di cassazione, il ricorrente otteneva tuttavia dal Magistrato di sorveglianza di Roma la detenzione presso il domicilio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 199 del 2010 e rinunciava al ricorso mediante atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La misura richiesta era stata infatti già ottenuta, sebbene ai sensi dell'art. 1 della legge n. 199 del 2010, con provvedimento del Magistrato di sorveglianza intervenuto nelle more del procedimento, sicché era venuto meno l'interesse alla decisione. La rinuncia, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata ritenuta validamente formalizzata. La Corte ha inoltre escluso la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente non costituisca soccombenza e non comporti conseguenze sfavorevoli ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Norma indicata quale base della richiesta di detenzione domiciliare, senza che la Corte esamini nel merito i relativi presupposti.

  • art. 572 c.p.

    Richiamato quale titolo di condanna per maltrattamenti ai danni della moglie.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato quale titolo di condanna per lesioni.

  • art. 576 n. 5 c.p.

    Richiamato quale disposizione applicata nel titolo di condanna.

  • art. 577 c.p.

    Richiamato quale disposizione applicata nel titolo di condanna.

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    Richiamato quale ulteriore disposizione compresa nel titolo di condanna.

  • art. 80 Ord. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alle risultanze dell'osservazione penitenziaria; la Corte non ne esamina il merito.

  • art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199

    La concessione medio tempore della detenzione presso il domicilio ai sensi di questa disposizione ha determinato il venir meno dell'interesse al ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    La Corte ritiene che non comporti condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria quando l'inammissibilità dipende da sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamato nell'avvertenza finale relativa all'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, determinata da un fattore intervenuto dopo la proposizione del ricorso che abbia già realizzato o assorbito la finalità perseguita, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione è validamente formalizzata quando è sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da sopravvenuta carenza di interesse riconducibile a una causa non imputabile al ricorrente, il venir meno dell'interesse non configura soccombenza; pertanto non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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