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Sentenza

Sentenza del 09/10/2020 n. 21780 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio di Pesaro notificò alla società due avvisi di accertamento e sanzioni (25.5.2006 e 21.7.2006) per gli anni 2001 e 2002, contestando l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e chiedendo la restituzione dell'IVA indebitamente rimborsata o compensata, oltre a sanzioni e interessi. La società impugnò; la C.T.P. annullò gli atti (sentenze del 15.1.2007 e 5.2.2007) e la C.T.R. delle Marche confermò con sentenza del 15.6.2011. L'Agenzia propose ricorso per cassazione; la società resistette con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La società ha depositato la documentazione per la definizione agevolata della controversia ai sensi del Decreto-Legge n.119/2018, art.6 (convertito in L.136/2018), con prova del pagamento della prima rata e della comunicazione dell'ente impositore sulla regolarità della definizione. Perciò la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. n.546/1992. Non è stata pronunciata alcuna decisione di merito; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art.46, comma 3.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992

    L'art.46 dispone l'estinzione del processo tributario quando la controversia si sia definita fra le parti; ne consegue la cessazione della materia del contendere e la disciplina delle spese (comma 3: le spese restano a carico della parte che le ha anticipate).

  • Decreto-Legge n.119 del 2018, convertito in L. n.136 del 2018

    L'art.6 prevede la possibilità per il contribuente di definire agevolmente controversie tributarie pendenti (cd. definizione agevolata); la presentazione della domanda e il versamento della prima rata, con la successiva comunicazione di regolarità dell'ente impositore, rendono efficace la definizione e determinano l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La definizione agevolata prevista dal D.L. n.119/2018 estingue il processo tributario se il contribuente documenta l'istanza e il pagamento richiesto e l'ente impositore ne certifica la regolarità.
  • Se la controversia si estingue per definizione, il giudice dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art.46 D.Lgs. 546/1992 e non decide sul merito delle impugnazioni o dei ricorsi.
  • Le spese del giudizio, anche in sede di Cassazione, restano a carico della parte che le ha anticipate (art.46, comma 3), salvo diverso accordo tra le parti.
  • La presentazione tardiva di una definizione agevolata durante il grado di cassazione rende gli ulteriori motivi di ricorso e i mezzi incidentali inutili o inammissibili per cessazione della materia del contendere.
  • Per efficacia dell'estinzione è necessario adempiere alle condizioni previste dalla norma (domanda di definizione, pagamento della prima rata, e comunicazione di regolarità da parte dell'ente impositore); la mera volontà delle parti non è sufficiente senza tali elementi.

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