Sentenza del 09/07/2015 n. 857 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
Processo tributario - Inammissibilità per tardività del ricorso- Rilevabilità d'ufficio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è dichiarato inammissibile per tardività. Il giudice può rilevare d'ufficio l'intempestività del ricorso in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, ritenuto applicabile in via generale anche oltre i casi espressamente disciplinati dalla disposizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tardività del ricorso introduttivo, proposto oltre il termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992. La questione consiste nello stabilire se tale tardività, quale presupposto processuale, possa essere rilevata d'ufficio dal giudice anche se non eccepita dalla parte resistente e in qualunque stato e grado del giudizio.
Norme richiamate
Art. 21 del D.Lgs. 546/1992
Disciplina il termine entro il quale deve essere proposto il ricorso tributario. Il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità del ricorso.
Art. 22, comma 2, del D.Lgs. 546/1992
Prevede la rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità e, secondo la sentenza, ha portata generale: può quindi essere applicato anche per accertare d'ufficio la tardività del ricorso in ogni stato e grado del giudizio.
Massime di principio
- Il rispetto dei termini per proporre il ricorso tributario costituisce un presupposto processuale essenziale; il loro superamento comporta normalmente l'inammissibilità del ricorso.
- La tardività può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche se l'amministrazione resistente non la eccepisce e anche in fasi avanzate del processo.
- La parte che intende impugnare un atto tributario deve verificare con precisione la data di notificazione o di conoscenza dell'atto e calcolare il termine previsto dalla legge, conservando la documentazione utile a dimostrarne la tempestività.
- La mancata contestazione iniziale della tardività da parte del resistente non sana il ricorso né impedisce al giudice di dichiararlo inammissibile successivamente.
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