Cassazione Penale, Sentenza n. 40780/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia in carcere per il reato di omicidio (art. 575 c.p.) commesso il 30/05/2025; tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle esigenze cautelari, in particolare sulla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, ritenuto non adeguatamente motivato nella concretezza e attualità; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla necessità di esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" per applicare la custodia in carcere a un ultrasettantenne (l'imputato ha 81 anni); 3) violazione di legge per l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia nell'immediatezza: tali dichiarazioni sarebbero state indebitamente qualificate come spontaneous ex art. 350, comma 7 c.p.p., mentre avrebbero dovuto essere considerate notizie informali ex comma 5, la cui utilizzazione è vietata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Primo motivo: inammissibile per difetto di specificità, mancando il necessario riferimento al caso concreto e alla motivazione censurata. Secondo motivo: infondato nel merito; la Corte ha ritenuto correttamente applicato il principio secondo cui per gli ultrasettantenni la custodia in carcere è ammissibile solo se sussistono esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" e che tali esigenze possono emergere non solo dalla gravità del fatto ma da una valutazione complessa della personalità dell'indagato (precedenti penali, pendenze recenti, modalità del fatto). Nel caso concreto il Tribunale ha valorizzato la personalità violenta, una condanna definitiva per lesioni e pendenze anche recenti (es. fatto del 2022), oltre alle modalità allarmanti del fatto (colpi in parti vitali), ritenendo così legittima la custodia. Inoltre la consegna del coltello non è stata considerata spontanea ma favorita da circostanze che ne riducono il valore attenuante. Terzo motivo: inammissibile per carenza di specificità, poiché il ricorso non individua chiaramente quali dichiarazioni siano oggetto di censura (domanda spontanea vs confessione sollecitata) e quindi non consente di valutare la rilevanza o il regime probatorio delle stesse. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 575 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato di omicidio, rilevante quale fattispecie contestata all'indagato; la gravità del fatto è stata considerata nel complesso valutativo ma non esclusiva per l'applicazione della custodia agli ultrasettantenni.
art. 275 cod. proc. pen. (commi 3 e 4)
Il comma 4 introduce una presunzione che esclude la custodia in carcere per chi ha superato i 70 anni, che può essere superata solo se sussistono esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza"; la Corte ricorda che tale valutazione richiede un giudizio complesso che può considerare precedenti, pendenze e personalità, non solo la gravità dell'evento.
art. 350 cod. proc. pen. (commi 5 e 7)
Disciplina il regime delle dichiarazioni dell'indagato alla polizia giudiziaria: il comma 5 riguarda le notizie informali la cui utilizzazione è vietata, il comma 7 regola le dichiarazioni spontanee; la Corte ha sottolineato l'importanza di distinguere nel caso concreto tra dichiarazioni spontanee e dichiarazioni sollecitate, e ha ritenuto che il ricorso non avesse specificato quale affermazione si censurasse.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per il limite della esposizione in sede di impugnazione (ricorso formulato nei limiti strettamente necessari), ossia che il ricorso per cassazione deve essere presentato nei termini e con i contenuti prescritti dalle disposizioni di attuazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione al ricorrente.
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente in Cassazione un provvedimento cautelare è necessario motivare i singoli profili in modo specifico, collegandoli direttamente ai passaggi motivazionali del provvedimento impugnato; rimangono inammissibili i motivi meramente bibliografici o generici.
- La custodia in carcere per persone oltre i 70 anni è eccezionale: per superare la presunzione di non applicabilità occorre dimostrare esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" mediante una valutazione complessa che può valorizzare, oltre alla gravità del fatto, precedenti, pendenze recenti e la personalità violenta dell'indagato.
- La spontaneità della consegna di un'arma o di comportamenti post-fatto va valutata nei fatti: una consegna ottenuta dopo contestazione o minaccia di perquisizione può essere considerata non spontanea e non incidere favorevolmente sul giudizio di pericolosità.
- Nelle censure relative all'utilizzo di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria è essenziale indicare con precisione quali frasi o contenuti si ritengono illegittimamente utilizzati e dimostrare il loro regime (spontanee vs notizie informali), altrimenti la censura è inammissibile o inefficace.
- La prova della pericolosità attuale e del pericolo di reiterazione deve essere motivata concretamente e non basarsi esclusivamente su argomentazioni generiche: precedenti recenti o pendenze avanzate possono costituire indizi rilevanti.
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