Cassazione Penale, Sentenza n. 6256/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto del Tribunale di Sorveglianza che ha respinto il reclamo avverso la proroga del regime differenziato (art. 41-bis) disposto con decreto ministeriale del 19/11/2019. Pizzo, sottoposto a 41-bis dal 1996 e condannato per reati di mafia, deduce la carenza o apparente della motivazione: critica che il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente la sua condotta in detenzione, non avrebbe dato peso al ridimensionamento del ruolo direttivo emerso in un successivo processo (strage di Firenze), avrebbe sovrastimato la funzione di "cassiere" e non avrebbe valutato l'assenza di attività sul territorio della famiglia di Brancaccio e gli elementi di dissociazione. Fa anche richiamo a giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU che richiedono motivazioni effettive e specifiche per la proroga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità in cassazione sulla proroga del 41-bis sia limitato ai soli profili di violazione di legge e all'assoluta carenza di motivazione; nel caso di specie il Tribunale ha fornito ragioni sufficienti e comprensibili riguardo al pericolo di mantenimento di contatti tra il Pizzo e il contesto mafioso, fondando la prognosi sulla rilevanza storica del suo ruolo, sull'assenza di elementi di autentica dissociazione e sulla persistenza di soggetti esterni operativi. La Corte ha richiamato la natura preventiva del 41-bis (anche alla luce della giurisprudenza CEDU, es. Provenzano c. Italia) e ha confermato la legittimità della valutazione prognostica svolta dal Tribunale. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
art. 41 bis co. 2 sexies ord. pen.
Il regime differenziato ha finalità preventive volte a inibire i contatti tra detenuti e reti criminali; per la proroga non è richiesta la prova di perdurante appartenenza, ma una prognosi motivata che renda ragionevole la persistenza di rischi di contatti/influenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e la possibilità di comminare una somma alla cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità.
Art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Il regime deve essere compatibile con l'art. 3 CEDU; la CEDU ritiene compatibile il 41-bis se la sua imposizione o proroga è adeguatamente giustificata alla luce delle circostanze e della durata.
Corte EDU - "Provenzano c. Italia" (sentenza 25/09/2018)
Provenzano v. Italy, I Sez., 25.9.2018
La Corte EDU ha riconosciuto la finalità preventiva del 41-bis e la compatibilità con l'art. 3 CEDU purché vi sia adeguata giustificazione per l'imposizione o la proroga; richiama la necessità di esaminare durata e ragioni caso per caso.
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti di proroga o applicazione del 41-bis il sindacato è limitato a vizi di legge e all'assoluta carenza di motivazione: una motivazione articolata e aderente ai dati acquisiti rende il ricorso inammissibile.
- Per la proroga del regime differenziato non è necessario provare la perdurante appartenenza attiva al gruppo mafioso, bensì fornire una prognosi motivata che renda ragionevole il rischio di mantenimento di contatti/influenza verso l'esterno.
- Il ruolo storico e l'intensità dei legami associativi pregressi pesano molto nella valutazione prognostica: anche se decisioni successive ridimensionano funzioni direttive, ciò non annulla automaticamente la pericolosità residua.
- La mera durata della detenzione o l'assenza di evidente presenza territoriale del gruppo di provenienza non sono di per sé sufficienti a escludere la necessità del 41-bis se il Tribunale ha motivato adeguatamente il rischio residuo.
- Per contestare efficacemente una proroga è necessario far emergere carenze concrete nella motivazione o elementi nuovi e specifici di dissociazione; ricorsi basati su mera contrapposizione valutativa ai fatti argomentati dal giudice di merito raramente ottengono accoglimento.
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