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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12179/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne aveva confermato la responsabilità per estorsione. Il fatto contestato, come ricostruito dal giudice di merito, consisteva nell'avere costretto la persona offesa a versare complessivamente euro 1.050, in tre rate, sul conto del fratello, minacciando di diffondere e inviare ai familiari materiale sessualmente esplicito relativo ai loro pregressi rapporti sessuali. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 629 c.p., deducendone l'insussistenza. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 612-ter c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), sostenendo che la condotta non integrasse estorsione. Ha inoltre contestato la mancata disapplicazione della recidiva infraquinquennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. richiede un contrasto tra la motivazione della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento, contrasto qui non ravvisato, poiché il giudice di merito aveva ritenuto integrati tutti gli elementi dell'estorsione. Ha parimenti ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo sulla riqualificazione in art. 612-ter c.p., richiamando la giurisprudenza secondo cui integra estorsione la condotta di chi, mediante minaccia o violenza, costringe altri a corrispondere una somma non dovuta, ottenendo così un profitto ingiusto. Infine ha ritenuto infondata la doglianza sulla recidiva infraquinquennale, confermata dalla Corte di appello in ragione della capacità a delinquere manifestata e del mancato risarcimento della vittima. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    La condotta descritta integra estorsione quando la minaccia costringe la persona offesa a versare una somma non dovuta, procurando un profitto ingiusto all'agente.

  • art. 612-ter c.p.

    La richiesta di riqualificazione in diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è stata esclusa perché la condotta, nel caso concreto, era inquadrata come estorsiva per la finalità di ottenere denaro mediante minaccia.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Il vizio denunciabile richiede un effettivo contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni del provvedimento, non una mera diversa lettura dei fatti.

  • recidiva infraquinquennale

    La recidiva è stata confermata valorizzando la capacità a delinquere e il comportamento successivo al reato, incluso il mancato risarcimento della persona offesa.

Massime di principio

  • Integra il delitto di estorsione la condotta di chi, mediante minaccia, costringe la persona offesa a corrispondere una somma di denaro non dovuta, essendo sufficiente l'ingiusto profitto perseguito dall'agente.
  • La minaccia di diffondere materiale sessualmente esplicito può costituire il mezzo coercitivo dell'estorsione quando è strumentale a ottenere un pagamento indebito; la possibile rilevanza autonoma della condotta ex art. 612-ter c.p. non esclude l'estorsione se il nucleo offensivo è la costrizione patrimoniale.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di vizio motivazionale o di violazione di legge non può risolversi in una mera contrapposizione alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, ma deve evidenziare un reale scarto tra motivazione, massime di esperienza e contenuto del provvedimento.
  • La conferma della recidiva può essere sorretta da elementi quali la capacità a delinquere manifestata e il comportamento successivo al reato, ivi compreso il mancato risarcimento della persona offesa.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneDiffusione illecita di immagini sessualiImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiRecidiva

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