Sentenza n. 1034/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento a) Della determinazione prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui la Guardia di Finanza – Centro di Reclutamento, Reparto Concorsi – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione AA.FF, ha disposto l’esclusione del ricorrente dal “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.1409 allievi finanzieri – anno 2021”; b) Della determinazione prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui la Guardia Di Finanza – Centro di Reclutamento, Reparto Concorsi – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione AA.FF, ha proposto l’esclusione del ricorrente dal “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.1409 allievi finanzieri – anno 2021” per la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2 co.1 lett. g) del bando di concorso; c) In parte qua del bando di concorso del 10.09.2021 (determinazione n.245926 del 03.09.2021) con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha avviato il “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.1409 allievi finanzieri – anno 2021”. d) Nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto degli atti impugnati. Per l’accertamento - del diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria finale di merito dei vincitori del concorso in parola (“Graduatoria Ordinari VFP”), pubblicata in data 21.03.2022 sul sito ufficiale della Guardia di Finanza nochè all’effettivo incorporamento del -OMISSIS-, previsto ab origine in data -OMISSIS- Per la valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale inerente il contrasto con gli artt. 3-51-97-113 Cost., dell’art. 33 del D.lgs. n.95/2017 (“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), che ha apportato al D.lgs. n.199/1995 le seguenti modificazioni: “all’articolo 6 al comma 1: alla lettera i), dopo la parola: «ordinaria» sono aggiunte le seguenti: A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta d’ufficio l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1.409 allievi finanzieri e relativi atti presupposti, nonché la clausola del bando concernente i requisiti di partecipazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi finanzieri, l'atto presupposto di proposta di esclusione e, in parte qua, il bando di concorso. L'esclusione era stata motivata dalla mancanza dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera g), del bando. Il ricorrente aveva inoltre chiesto l'accertamento del diritto al reinserimento nella graduatoria finale dei vincitori e all'incorporamento, nonché la valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. n. 95/2017, in relazione agli artt. 3, 51, 97 e 113 Cost., nella parte in cui aveva introdotto tra le cause di esclusione dall'arruolamento, tra l'altro, l'esito positivo degli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato e l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico. Con memoria depositata il 7 gennaio 2026, il ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione espressa dal ricorrente prima che la causa fosse trattenuta in decisione. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino a tale momento e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione. In tal caso il giudice deve dichiarare l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire. Non sono state esaminate le censure sostanziali, la domanda di reinserimento nella graduatoria, la richiesta di incorporamento né la questione di legittimità costituzionale. Le spese di lite sono state integralmente compensate per il carattere meramente processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.
art. 33 d.lgs. n. 95/2017
Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
La disposizione era stata indicata dal ricorrente quale norma della cui legittimità costituzionale chiedeva la valutazione, ma la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
art. 6 d.lgs. n. 199/1995
A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta d'ufficio l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti
La disposizione era richiamata quale contenuto modificato dall'art. 33 del d.lgs. n. 95/2017 e quale parametro normativo della censura di costituzionalità; non è stata applicata nel merito.
Massime di principio
- Il ricorrente dispone dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione del ricorso.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente prima della decisione impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza esame delle censure sostanziali.
- Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, trattandosi di una valutazione rimessa alla parte titolare dell'azione.
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