Sentenza del 29/06/2015 n. 2897 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - BENEFICIARIO EFFETTIVO - ROYALTIES - Verifica dell'effettiva disponibilità del reddito percepito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare alle royalties corrisposte a una holding olandese la ritenuta prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni. Il beneficio spettava solo se la holding fosse stata il beneficiario effettivo dei canoni, ossia se il reddito fosse stato incluso nella sua base imponibile nello Stato di residenza e se essa non fosse stata obbligata, per legge o per contratto, a trasferire il reddito a un altro soggetto in forza di un'obbligazione collegata al reddito ricevuto. L'esistenza di un rapporto di controllo tra le società, da sola, non dimostrava l'assenza della qualità di beneficiario effettivo.
La decisione
La commissione ha ritenuto che l'Amministrazione non potesse negare il beneficio convenzionale sulla sola base del rapporto di controllo. Poiché l'eventuale obbligo della holding di trasferire le royalties può essere verificato soltanto dopo il pagamento, l'Amministrazione deve dimostrare l'insussistenza del requisito del beneficiario effettivo utilizzando gli strumenti di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni transfrontaliero disponibili. In assenza di tale prova, la pretesa non risulta adeguatamente fondata.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile alle royalties
La ritenuta convenzionale ridotta o l'esenzione possono essere applicate soltanto quando il percettore estero è il beneficiario effettivo del reddito.
Principio del beneficiario effettivo
Il beneficiario effettivo deve includere il reddito nella propria base imponibile nello Stato di residenza e non deve essere soggetto a un obbligo legale o contrattuale di riversarlo a un altro soggetto in relazione al reddito percepito.
Strumenti di cooperazione amministrativa e scambio di informazioni transfrontaliero
Quando la verifica dell'effettiva disponibilità del reddito richiede informazioni detenute all'estero, l'Amministrazione deve utilizzare i meccanismi di cooperazione internazionale disponibili, anziché fondare la contestazione su presunzioni derivanti dal solo rapporto di controllo.
Massime di principio
- Per applicare i benefici convenzionali alle royalties non è sufficiente che il percettore estero sia formalmente indicato come destinatario del pagamento: occorre verificare che disponga effettivamente del reddito.
- La qualifica di beneficiario effettivo richiede sia l'assoggettamento del reddito a imposizione nello Stato estero sia l'assenza di un obbligo di trasferimento a terzi collegato alle somme ricevute.
- Il mero controllo societario o l'appartenenza a un gruppo multinazionale non dimostrano automaticamente che la società percettrice sia una conduit company o priva di effettiva disponibilità del reddito.
- Se l'Amministrazione sostiene che il percettore estero deve riversare le royalties, deve acquisire e valutare elementi probatori concreti, anche mediante cooperazione amministrativa internazionale.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare documentazione sulla tassazione estera, sull'autonomia decisionale del percettore, sui contratti infragruppo e sull'eventuale assenza di obblighi di riversamento.
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